Arriva la proroga dell’indennità di mobilità per il 2016
- Cristina Bonesi

- 8 set 2016
- Tempo di lettura: 2 min
L’INPS, con il Messaggio n. 3561 del 6 settembre 2016, facendo riferimento al Decreto Interministeriale n. 1600068 del 3 agosto 2016, con cui è stata disposta la proroga per tutto il 2016 dell’indennità di mobilità in deroga per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento di CIGS, ha comunicato che, per tutto l’anno 2016, è stato prorogato l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell’art. 4, co. 21 Legge n. 608/1996.
Stessa proroga spetta anche ai lavoratori in mobilità già beneficiari del predetto trattamento ai sensi del D.L. n. 78/1998, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/1998.
Nello specifico, i destinatari della proroga sono tutti quei lavoratori che hanno beneficiato del trattamento Cigs in deroga prima del licenziamento nelle aree sottoposte a reindustrializzazione e con riferimento a protocolli di intesa o intese di programma stipulati tra il Governo e Regioni/parti sociali.
L’erogazione del trattamento è, inoltre, subordinata all’effettivo impegno dei lavoratori in progetti di lavori socialmente utili.
Si tratta di un sistema speciale di ammortizzatori sociali in quanto non si applica, alla fattispecie in esame, il requisito massimo di tre anni di concessione della mobilità in deroga valido per il sistema ordinario, che, tra l’altro, non sarà più erogato dal 1° gennaio 2017, in quanto sostituito dalla Naspi, Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego.
La misura dell’indennità di mobilità, da corrispondere dal 1° gennaio 2016, dovrà subire una riduzione del 40% e agli interessati spetta l'assegno al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti, nonché l'accredito della contribuzione figurativa. L’Inps, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, dovrà controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e darne riscontro al Ministero del Lavoro ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’onere complessivo del finanziamento è posto a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione e ai fini operativi, nel liquidare il trattamento di mobilità, prorogato fino al 31 dicembre 2016, le Sedi INPS dovranno utilizzare il codice d’intervento “309”.
Ciascuna domanda dovrà essere gestita inserendo:

nel “campo decadenza” la data 01.01.2017; oppure
se il lavoratore prima della suddetta data è stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione, la data esatta di decadenza dalla prestazione.















































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