L’apprendistato di terzo livello può essere trasformato in professionalizzante
- Cristina Bonesi

- 4 ago 2016
- Tempo di lettura: 1 min
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota protocollo numero 14994 del 29 luglio 2016, ha comunicato alle proprie sedi territoriali che l'ufficio legislativo, a seguito di richiesta di parere, ha chiarito che non sembrano sussistere ostacoli alla trasformazione dei contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore in contratti di apprendistato professionalizzante, anche in considerazione del fatto che il vigente articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 81/2015, ammette espressamente tale possibilità.
La funzione dell'apprendistato professionalizzante è quella di far acquisire all'apprendista le conoscenze e la capacità tecnica necessarie per diventare un lavoratore qualificato.
Per raggiungere tale scopo, la formazione impartita dal datore di lavoro deve essere:
“necessaria”, nel senso che l'apprendista non deve essere già in possesso delle conoscenze e delle capacità previste per la qualifica professionale alla quale l'apprendistato stesso è finalizzato;
“effettiva”, cioè realmente impartita.
I requisiti della necessità e dell'effettività dovranno essere accertati caso per caso, in relazione alla situazione specifica dell'apprendista, al suo bagaglio di esperienze pregresse e al tipo di formazione realmente messa a disposizione da parte del datore di lavoro.
Qualora la formazione dell'apprendista non abbia le caratteristiche della necessarietà e dell'effettività, il contratto di apprendistato sarà illegittimo.
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