Ferie retribuite e non godute: spetta sempre l’indennità
- Rif.Ipsoa
- 21 lug 2016
- Tempo di lettura: 3 min
Spetta al dipendente un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite e non godute, nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine del rapporto di lavoro. Sono queste le conclusioni alle quali è giunta la Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-341/15 depositata il 20 luglio 2016, in ordine ad una controversia che vedeva contrapposti un dipendente pubblico e il Comune di Vienna.
Spetta al dipendente un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite e non godute, nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine del rapporto di lavoro.
Sono queste le conclusioni alle quali è giunta la Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-341/15 depositata il 20 luglio 2016, in ordine ad una controversia che vedeva contrapposti un dipendente pubblico e il Comune di Vienna.
L’articolo 7 della Direttiva 2003/88 dispone che gli Stati membri prevedono misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali di almeno 4 settimane, secondo le condizioni e le concessioni previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo il caso di fine del rapporto di lavoro
Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, secondo la Corte occorre in primis rammentare che, come emerge dalla stessa formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, ogni lavoratore beneficia di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.
Tale diritto alle ferie annuali retribuite, che, secondo giurisprudenza costante della Corte, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, è dunque conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.
Quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché, pertanto, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.
Occorre altresì rilevare che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, così come interpretato dalla Corte, non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato.
Ne discende che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.
Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto precede, si deve constatare che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che:
· osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
· un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;
· un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento non ha diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;
· spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall’altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.
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