Criteri per prorogare il periodo di CIGS
- Cristina Bonesi

- 13 lug 2016
- Tempo di lettura: 3 min
Con la circolare n. 22 del 11 luglio 2016 emanata dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si sono definite condizioni e modalità di attuazione del decreto interministeriale che individua i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS per le aziende in crisi aziendale che in corso di trattamento cessino l’attività e cedano l’azienda stessa con il riassorbimento del personale.
Nella circolare si legge che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato, in presenza dei criteri stabiliti, sino ad un limite massimo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di 9 mesi per le cessazioni intervenute nell’anno 2017 e di 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018. Il detto limite temporale si riferisce all’anno in cui si determina la cessazione. Il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal citato Decreto interministeriale è da intendersi come una proroga di un trattamento di CIGS per crisi aziendale già in corso; in circostanze in cui si determina la cessazione dell’attività aziendale e contestualmente si indichino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda stessa e del trasferimento dei lavoratori. Il piano di cessione deve essere articolato in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Determinata la cessazione di attività e individuate le prospettive di cessione, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche con la presenza del Ministero dello sviluppo economico, nel quale illustri- tra le altre condizioni- come il piano di sospensioni dei lavoratori sia motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività.
Verificati i requisiti di accesso a tale ipotesi di proroga del trattamento di CIGS, per il perfezionamento dell’accordo, al quale può partecipare il Ministero dello sviluppo economico governativo stesso e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato, stante le risorse finanziarie contingentate. Costituiscono oggetto dell’accordo: il piano di sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività, il piano di trasferimento e riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale. L’impresa è tenuta, in tale sede, ad esibire idonea documentazione che comprovi la rapida cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività.
Tuttavia, qualora in sede di accordo il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili- effettuato anche in via prospettica e non soltanto sulla base delle relazioni mensili di consuntivazione della spesa di cui al comma 1 dell’articolo 5 del DI n. 95075 del 25 marzo 2016- indichi che sia stato raggiunto, ovvero venga raggiunto prima del termine dell’anno di riferimento, il limite dei 50 milioni annui assegnati, non si potrà procedere al perfezionamento dello stesso. Nella medesima sede, effettuata la verifica finanziaria, deve essere indicato il periodo massimo autorizzabile.
Dopo la stipula dell’accordo la società cedente è tenuta a presentare, in tempi congrui, istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale Ammortizzatori sociali, per il tramite del sistema informatico di cigs on line. Tale istanza deve essere corredata dal verbale di accordo, dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie e coinvolti nel trasferimento aziendale, dal programma di cui all’ articolo 2 del Decreto interministeriale e dal piano delle sospensioni del personale.
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