Chiarimenti sui premi di risultato e benefit detassati
- Cristina Bonesi

- 13 lug 2016
- Tempo di lettura: 2 min
Chiarimenti sui premi di risultato e benefit detassati L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 28/E del 15 giugno 2016, illustra l'agevolazione, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, per i premi di produttività ed esamina le nuove disposizioni in materia di benefit.
L'agevolazione fiscale introdotta (articolo 1, comma 182, legge di stabilità) prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10%, salvo espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore, sui premi di risultato correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili della società, entro il limite di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 per le imprese che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
L'agevolazione interessa quei lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente entro il limite di 50.000 euro da determinarsi al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito. L’ammontare deve essere calcolato, considerando i redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente a quello di applicazione dell'agevolazione.
La definizione dei criteri incrementali ai quali devono essere ancorati i premi di risultato è demandata alla contrattazione collettiva, aziendale o territoriale. A tal proposito, la Confprofessioni e le controparti sindacali intendono stipulare una serie di accordi territoriali, che saranno depositati entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.
L'articolo 1, comma 184, della legge di Stabilità, attribuisce al dipendente una ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, gli riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura.
I benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente e l'eventuale scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato nei benefit ricompresi nel Welfare aziendale, consente di detassare completamente il valore dei benefit, non più soggetti nemmeno all'imposta sostitutiva del 10%.
L’Agenzia, inoltre, chiarisce che il lavoratore può sostituire il premio di risultato con:
buoni pasto;
azioni;
beni e servizi, se complessivamente di importo non superiore, nel periodo di imposta, ad euro 258,23.
Infine, il lavoratore può anche chiedere al proprio datore di lavoro di versare il premio di risultato assoggettabile ad imposta sostitutiva, ad enti o casse, aventi esclusivamente fine assistenziale, eventualmente in aggiunta ai contributi già versati dal datore di lavoro o dallo stesso dipendente.
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