Disabili: proroga al 31 luglio per l’autocertificazione di esonero
- Rif.Ipsoa
- 6 lug 2016
- Tempo di lettura: 2 min
Il Ministero del lavoro ha reso noto, pubblicando la nota n. 3879, che il termine, originariamente fissato all’1 luglio, per la trasmissione telematica dell’autocertificazione di esonero dall’assunzione di lavoratori disabili, viene prorogata al 31 luglio. L’esonero riguarda i datori di lavoro che occupano addetti con riferimento ai quali il tasso di premio INAIL è pari almeno al 60 per mille.
Con la nota n. 33/3879, pubblicata lo scorso 1 luglio, la Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali e della Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione, rende noto che il termine per la trasmissione della domanda di esonero dall’obbligo dell’assunzione di soggetti disabili ex L. 68/99 è prorogato al 31 luglio 2016.
Il termine di presentazione, inizialmente fissato all’1 luglio con decreto interministeriale, riguarda i datori di lavoro che operai per i quali il tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, come stabilito dal Decreto Semplificazioni dello scorso anno.
Requisiti e condizioni per l’esonero
Il datore di lavoro per accedere all’esonero deve:
- occupare operai addetti a lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
- autocertificare l’esonero dall’obbligo del collocamento disabili;
- versare al Fondo per il diritto al lavoro un contributo esonerativo di € 30,64 per ogni giorno lavorativo con riferimento a ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
L’autocertificazione deve contenere, per ciascuna provincia in cui vi sono unità produttive interessate dall’esonero, i seguenti dati:
la base di computo;
la quota di riserva;
il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
il numero degli addetti impegnati in lavorazioni superiore al 60 per mille;
la base netta intesa come la base di computo al netto del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio superiore al 60 per mille;
la quota netta ovvero la quota di riserva calcolata sulla base netta;
la quota di esonero.
Versamento del contributo esonerativo
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare il primo versamento del contributo esonerativo nei 5 giorni lavorativi precedenti l'autocertificazione a copertura del periodo dalla data di presentazione dell'autocertificazione al termine del trimestre: gli estremi del pagamento devono essere dichiarati nel modello da trasmettere.
Successivamente, il contributo deve essere versato, con cadenza trimestrale, entro il 10 del mese successivo al termine del trimestre cui è riferito.
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