Decreto correttivo al Jobs Act: Tutte le principali novità
- Cristina Bonesi

- 15 giu 2016
- Tempo di lettura: 3 min
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 10 giugno 2016, ha approvato, in via preliminare, il decreto recante disposizioni integrative e correttive ai Decreti Legislativi del Jobs Act.
Le modifiche sostanziali riguardano il lavoro accessorio (D.lgs.81/2015). Viene infatti garantita la piena tracciabilità dei voucher, mutuando la procedura già utilizzata per il lavoro intermittente. Il datore di lavoro che ricorre a prestazioni di lavoro accessorio è tenuto, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione a comunicare alla Sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.
Alla stessa procedura sono obbligati anche i committenti imprenditori agricoli con riferimento ad un arco temporale non inferiore a 7 giorni. Nel caso di omissione della comunicazione da parte del committente è prevista una sanzione amministrativa che va da 400 a 2400 euro, in relazione ad ogni mancata comunicazione per ogni singola prestazione. La violazione non è diffidabile.
Il decreto esclude, inoltre, il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazione di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2000 euro per ciascun committente.
Novità prevista anche per i contratti di solidarietà “difensivi”, che potranno essere trasformati in “espansivi” e consentire nuove assunzioni quelli in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati dal 1 gennaio 2016. La trasformazione, inoltre, non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella concordata. Ai lavoratori spetta un’integrazione salariale pari al 50% dell’integrazione prevista prima della trasformazione del contratto ed il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino all’importo originario. L’integrazione a carico dell’azienda non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito figurativo.
Con riferimento al D.Lgs. 150/2015, vengono chiarite le funzioni attribuite all’ANPAL, in particolare il coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome. Si precisa, inoltre, che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito definito non imponibile dal TUIR.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali potrà revocare l’autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua e disporre il commissariamento qualora vengano meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.
Tra le modifiche al Jobs Act anche il cambio di denominazione dell’Isfol, l’istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, che si trasforma in Istituto Nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp).
In materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità (D.Lgs. 151/2015) vengono disposte le seguenti modifiche:
• è possibile computare i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, solo se la riduzione della capacità lavorativa è pari o superiore al 60%; • l’importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo viene direttamente collegata alla misura del contributo esonerativo previsto; • per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida; • gli importi delle sanzioni amministrative, in caso di omesso invio del prospetto informativo, sono adeguati ogni 5 anni con decreto del Ministero del Lavoro.
Qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, potranno essere installati solo in caso di previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato. In ogni caso, i provvedimenti autorizzativi adottati dall’Ispettorato sono definitivi, per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico.
Viene, infine, chiarito che la procedura di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
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