Tempestività della contestazione disciplinare
- Cristina Bonesi

- 26 mag 2016
- Tempo di lettura: 1 min
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10069/2016, è tornata ad approfondire la questione relativa alla tempestività della contestazione affermando che il datore di lavoro non ha l’obbligo di controllare continuamente i propri lavoratori.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, la tempestività della contestazione disciplinare non deve essere valutata alla luce di un preteso obbligo in capo al datore di lavoro di controllo continuo o comunque tempestivo dell’operato dei propri dipendenti: “nessuna di norma di legge o di contratto lo prevede, né esso può dirsi connaturato alla posizione datoriale”.
Non si può neanche suppore che l’obbligo di controllare assiduamente i propri dipendenti derivi dai principi generali di correttezza e buona fede, previsti dagli articoli 1175 e 1375 c.c., in quanto il carattere fiduciario del rapporto di lavoro si fonda anche sul fatto che il datore di lavoro conti sulla correttezza del proprio dipendente facendo affidamento sul fatto il lavoratore stesso rispetti i propri obblighi, anche in assenza di assidui controlli.
Infine, secondo la Suprema Corte, l’obbligo del controllo tempestivo non può essere ricostruito come onere da assolvere per l’esercizio del potere disciplinare di cui all’art. 2106 c.c., sostituendolo o aggiungendolo all’onere di formulare tempestiva contestazione non appena il datore di lavoro venga a conoscenza di un’infrazione disciplinare.
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