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Collaborazione coordinata e continuativa: come accedere alla DIS-COLL

  • Rif. Ipsoa
  • 19 mag 2016
  • Tempo di lettura: 3 min

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, iscritti esclusivamente alla gestione separata presso l’INPS e non pensionati, ai fini dell’accesso alla indennità di disoccupazione DIS-COLL devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda. Di conseguenza, l’INPS nella circolare n. 74 del 2016 fa presente che il titolare di partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (silente) dovrà provvedere preliminarmente alla chiusura della stessa. Quali sono i requisiti per accedere alla prestazione? Chi ne può beneficiare?

Via libera dell’INPS, a tutte le istruzioni e le novità della DIS-COLL, contenute nella circolare 74 del 5 maggio 2016, di cui vediamo gli aspetti principali.

E’ da ricordare, che la prestazione è stata istituita in via sperimentale, dal D lgs 22/2015, per il 2015 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015; con la legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), è stata estesa all’anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione

Per tali eventi di disoccupazione, relativi all’anno 2016, vengono fornite le seguenti istruzioni operative.

Destinatari

Possono ottenere la prestazione in esame, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via solo ed esclusivamente alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione; la prestazione è stata estesa anche ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, dato che non viene fatto esclusivo riferimento ai collaboratori di cui all’art. 61, comma 1 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (collaboratori coordinati e continuativi a progetto).

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essereprivi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di ribadire, in sede di eventuale consulenza durante lacompilazione della domanda che l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), dovrà ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.

La norma di cui al citato art. 15, comma 1, nell’individuare i destinatari della prestazione DIS-COLL, richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Al riguardo, si osserva che per l’accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che per l’anno 2016 è pari al:

- 31,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;

- 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Fermo restando quanto sopra, il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato.

Laddove invece – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL - l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.

Soggetti esclusi

Rimangono fuori e quindi, non possono accedere alla prestazione in esame per il 2016, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Inoltre, non vi rientrano gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

Requisiti

In base alle nuove previsioni, contenute nella legge di stabilità 2016, hanno diritto alla DIS-COLL tutti i soggetti, indicati in precedenza, che al momento della domanda di prestazione, siano in stato di disoccupazione e possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Stato di disoccupazione

Per quanto concerne tale requisito, tenendo conto dell’art.19, comma 1, del D lgs 150/2015, si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Si rileva, che l’art. 21 del citato decreto 150/2015, ha previsto che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Accredito contributivo di tre mensilità

Il lavoratore con contratto di collaborazione, deve possedere anche , per l’accesso alla prestazione DIS-COLL, almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l’INPS.

Il periodo di osservazione per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.

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