Disciplina del lavoro a chiamata
- Cristina Bonesi

- 19 apr 2016
- Tempo di lettura: 2 min
Il D.Lgs. n. 81/2015, dagli articoli dal 13 al 18, ha rivisto la disciplina del lavoro a chiamata e ha fatto sorgere il dubbio interpretativo che, fino all’emanazione di un nuovo provvedimento ministeriale, le motivazioni oggettive per ricorrere al lavoro a chiamata fossero solo quelle previste dalla contrattazione collettiva, che ad oggi, tranne per alcuni casi, non si è ancora adeguata a quanto previsto dal c.d. Codice dei Contratti.
Come noto, il contratto di lavoro a chiamata può essere concluso in presenta di requisiti soggettivi (età anagrafica) o requisiti oggettivi (attività-mansioni). Infatti, possono essere assunti come lavoratori a chiamata i soggetti con meno di 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25esimo anno, e i soggetti che hanno più di 55 anni.
Per quanto concerne il requisito oggettivo, il D.Lgs. n. 81/2015 ha sancito che il ricorso al lavoro a chiamata è disciplinato dai CCNL applicati dal datore di lavoro. In assenza di una precisa previsione da parte della contrattazione collettiva (ad oggi sono intervenuti sul contratto a chiamata solo il ccnl Commercio e il ccnl Studi Professionali) il legislatore ha stabilito che “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.
Infatti, in mancanza di una specifica disciplina in materia prevista dalla contrattazione collettiva e dai suesposti decreti ministeriali, il Legislatore stabilisce che i casi di utilizzo del lavoro a chiamata sono individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 ottobre 2004, emanato in forza della vigente normativa e ancora in vigore, che prevede che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.
Pertanto, così come ribadito dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 10/2016, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.
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