Gestione separata: dal 20 aprile è possibile fruire del congedo di maternità/paternità
- Ipsoa
- 14 apr 2016
- Tempo di lettura: 1 min
Il 20 aprile 2016 entra in vigore il decreto che ha eliminato il limite dei 6 anni di età del minore, nei casi di adozioni/affidamenti preadottivi nazionali, e nella introduzione, per i casi di adozione/affidamenti preadottivi internazionali, della possibilità di fruire del congedo di maternità/paternità anche per periodi di permanenza all'estero, analogamente a quanto previsto per i genitori lavoratori dipendenti. L’INPS con messaggio n. 1614 del 13 aprile 2016 informa che saranno fornite le istruzioni operative relative alla modalità di fruizione.
Con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2016, pubblicato il 5 aprile 2016 nella G.U. n.79, è stato modificato l’art. 2 del D.M. del 4 aprile 2002 che stabiliva le condizioni di attribuzionedell'indennità di maternità, in caso di adozione e affidamento, alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla gestione separata.
In pratica il nuovo articolo ha eliminato il limite dei 6 anni di età del minore, nei casi di adozioni/affidamenti preadottivi nazionali, e nella introduzione, per i casi di adozione/affidamenti preadottivi internazionali, della possibilità di fruire del congedo di maternità/paternità anche per periodi di permanenza all'estero, analogamente a quanto previsto per i genitori lavoratori dipendenti.
Il decreto ministeriale entrerà in vigore il prossimo 20 aprile 2016, e l’INPS con messaggio n. 1614 del 13 aprile 2016 informa che saranno fornite le istruzioni operative relative alla modifica di cui in oggetto.
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