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Sulle dimissioni on line il Ministero aggiorna le faq ma restano i dubbi

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 31 mar 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Dallo scorso 12 marzo è in vigore la nuova procedura telematica obbligatoria per le dimissioni e risoluzioni consensuali.

La procedura, nata da esigenze di semplificazione e di contrasto delle cd “dimissioni in bianco” si sta – di fatto – rivelando contorta e foriera di interpretazioni scorrette che potrebbero portare, ad esempio, ad un calcolo errato del periodo di preavviso.

Il Ministero del Lavoro è da giorni impegnato nel fornire chiarimenti su vari aspetti non adeguatamente trattati dalla normativa, attraverso il proprio portale Cliclavoro, sul quale aggiorna periodicamente l’elenco delle FAQ (frequently asked questions) e relative risposte.

L’ultimo aggiornamento risale a giovedì 24 marzo.

Il Ministero ha fornito chiarimenti riguardo lo slittamento della data di effettiva cessazione dell’attività lavorativa in caso di malattia intervenuta successivamente alla data di trasmissione del modello da parte del lavoratore. In tal caso, “il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo”.

Ragionamento analogo, in caso di accordo tra le parti di modifica della data effettiva di fine lavoro, intercorso successivamente alla presentazione del modello online: sarà sufficiente che nell’UNILAV sia riportata la nuova data concordata, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.

Altresì, se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, basterà, secondo il Ministero, fornire nella Comunicazione obbligatoria di cessazione, l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro.

Da segnalare, altresì il contenuto dell’ultima faq inserita nel portale predetto, nella quale il Ministero spiega – richiamando la propria nota direttoriale 1765 del 24 marzo 2016 – le modalità con cui le Dtl potranno assistere i dimissionari nella procedura: “la procedura può essere esercitata direttamente dal Direttore della DTL, in qualità di Presidente della Commissione, anche per il tramite del personale appositamente incaricato”.

Nessuna risposta, invece, per il caso del lavoratore che, rassegnate le dimissioni con la previgente modalità cartacea, non provveda a svolgere la procedura telematica, nonostante i solleciti provenienti dal datore.

Si ricorda, infatti, che l’efficacia dell’atto di dimissioni reso dal dipendente attraverso la nuova procedura – che prevede l’inoltro al datore del modulo correttamente compilato e sottoscritto – si collega all’invio entro i successivi 5 giorni, da parte del datore, con le modalità ordinarie, del modello UNILAV. Tuttavia, se il lavoratore non attiva nei modi descritti, al datore non è concesso alcuno strumento per portare ad efficacia l’atto interruttivo.

https://www.facebook.com/Studio-Bonesi-consulenza-del-lavoro-a-Brescia-676470409109594/ http://www.studiobonesi.com/#!contact/c3kh

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