Lavoro dei minori: tra i 15 e i 16 anni soggetti ad orario ridotto
- Rif. IPSOA
- 23 mar 2016
- Tempo di lettura: 2 min
I quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali. È questo il chiarimento che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ai Consulenti del Lavoro con interpello n. 11 del 21 marzo 2016.
Al fine di preservare la frequenza scolastica e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione la normativa italiana stabilisce che l’orario di lavoro non possa superare:
- (per i bambini liberi da obblighi scolastici) le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali
- (per gli adolescenti) le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Con l’interpello n. 11 del 21 marzo 2016, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - dopo aver richiamato il disposto degli articoli 1, lettere a) e b), e 18 della legge n. 977/1967 secondo cui (art. 1) é considerato bambino il minore che non ha ancora compiuto quindici anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico, mentre è considerato adolescente il minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico - ritiene che iquindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.
Il Ministero risponde così all’interpello avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che chiedeva chiarimenti proprio in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 18, legge n. 977/1967, così come modificato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 345/1999, afferente alla disciplina concernente l’orario di lavoro dei minori.
Il Ministero ha altresì ribadito che la stessa Corte di Cassazione è intervenuta per sottolineare lefinalità di tutela alle quali è improntata la disciplina dei rapporti di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, affermando che “ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 legge n. 977/1967 rispettivamente ai commi primo e secondo” e non invece quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato
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