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Dimissioni on-line: i primi chiarimenti ministeriali

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 15 mar 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

La nuova procedura telematica in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, introdotta dal D.Lgs. 151/2015 e divenuta obbligatoria dal 12 marzo 2016, ha suscitato e continua ad alimentare numerosi dubbi.

Sul portale della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (sito www.cliclavoro.gov.it ) sono apparse alcune prime Faq (frequently asked questions) che tentano di rispondere ai principali quesiti posti sulla nuova procedura delle dimissioni.

Un primo importante chiarimento riguarda l'ambito di applicazione.

La procedura riguarderà in generale tutti i lavoratori subordinati, inclusi quelli che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti d’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, con alcune specifiche eccezioni:

a) le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale;

b) il recesso durante il periodo di prova (in linea con quanto già affermato nella circolare 12/2016 del ministero del Lavoro: essendo la nuova procedura volta al contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco, alla luce della libera recedibilità che contraddistingue il rapporto durante la prova non avrebbe ragione d’essere l'applicazione della nuova disciplina);

c) i rapporti di pubblico impiego (il ministero, nella medesima circolare di cui sopra, ha argomentato l'esclusione sulla base della presunta inesistenza del fenomeno delle dimissioni in bianco nella P.A.);

d) i collaboratori coordinati e continuativi e i tirocinanti, per la ragione che tali soggetti non sono ricompresi nella nozione di rapporto subordinato.

Altro interessante chiarimento concerne la validità delle dimissioni presentate in data antecedente il 12 marzo 2016 ma con cessazione del rapporto avvenuta successivamente. Secondo la Faq ministeriale la nuova procedura non sarebbe necessaria, ma poiché la vecchia procedura Fornero prevedeva una fattispecie a formazione progressiva (le dimissioni erano inefficaci fino a convalida o sottoscrizione della ricevuta del modulo Unilav di cessazione), non è chiaro se dopo il 12 marzo 2016 sia ancora applicabile la disciplina previgente (art. 4, commi da 17 a 23-bis, L. n. 92/2012) nonostante sia stata abrogata da tale ultima data.

Si rilevano, inoltre, altri chiarimenti di carattere strettamente pratico.

Viene rilevato come per il lavoratore sarà sufficiente dotarsi del solo Pin Inps dispositivo, reperibile presso il portale dell'istituto o una sua sede territoriale.

Sarà inoltre possibile, se non si conosce l'indirizzo di posta certificata del datore, inserire come recapito e-mail anche una casella di posta non certificata. Tale possibilità, pur semplificando la procedura, rischia tuttavia di creare incertezze applicative, considerando che le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio, ossia un atto che si perfeziona nel momento in cui è portato a conoscenza del datore di lavoro.

Hai bisogno di chiarimenti? Contatta lo Studio Bonesi e saremo a tua completa disposizione!

http://www.studiobonesi.com/#!contact/c3kh

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