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Contratto part-time: automatica la trasformazione a tempo pieno se manca l’indicazione dell’orario g

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 15 mar 2016
  • Tempo di lettura: 3 min

La Corte di Cassazione, con sentenza 4494 dello scorso 8 marzo, si è pronunciata sulla validità della clausola di riduzione dell’orario di lavoro, stabilendo che in caso di mancata indicazione dell’orario di lavoro giornaliero così come della distribuzione delle ore durante la settimana, il contratto si considera dall’origine a tempo pieno, con conseguente obbligo del datore di lavoro di corrispondere le differenze retributive.

Il caso trae origine dalla vicenda di un lavoratore che aveva proposto ricorso per il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo pieno intercorso con la datrice e la condanna di quest’ultima al pagamento delle differenze retributive.

La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, riconosciute le ragioni del lavoratore, condannava la Confederazione italiana agricoltori a corrispondere al lavoratore l'importo di € 89.136,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di differenza tra la retribuzione per il lavoro part-time percepita per il rapporto di lavoro intercorso dal 1.11.1992 e quella per il lavoro a tempo pieno.

Nel far ciò, la corte territoriale argomentava che il contratto di lavoro non riportava l'orario giornaliero, né la distribuzione delle ore di lavoro durante i giorni della settimana, che rappresentano condizione di validità della clausola di riduzione di orario. Ciò determinava l'automatica trasformazione in rapporto a full-time, incombendo sul datore di lavoro la prova della realizzazione di una limitazione di orario. Nel caso, tale prova non era stata però fornita ed anzi i testimoni avevano riferito di aver visto la ricorrente lavorare sia al mattino sia al pomeriggio, con ciò confermando l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

La datrice di lavoro proponeva, così, ricorso per Cassazione sostenendo che la stipulazione di un contratto a tempo parziale senza l'osservanza dei requisiti di forma previsti dalla norma richiamata non avrebbe potuto comportare l'automatica sostituzione della disciplina relativa a tale tipo di contratto con quella prevista per i rapporti a tempo pieno, dovendo invece farsi applicazione della regola di cui all’articolo 1419 primo comma del codice civile, secondo la quale “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.

Secondo la Cassazione, tuttavia, suddetta tesi non è sostenibile alla luce dell’interpretazione dell'art. 5 del D.L. 726 del 1984, convertito nella L. 863/1984, applicabile ratione temporis con riferimento alla data di stipulazione del contratto nel caso di specie, che prevede, al comma 2, che "Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro".

Quindi, ribadisce la Cassazione “la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell'orario di lavoro, non è comunque idonea a travolgere integralmente il contratto, ma determina, in ragione dell'inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale e in applicazione della disciplina ordinaria della nullità parziale di cui all'art. 1419, primo comma, cod. civ., la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro”.

Aggiunge la Corte che in assenza di rapporto "part - time" nascente da atto scritto, esso si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa.

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