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Nuove co.co.co.: indicazioni operative per il personale ispettivo

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 10 feb 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 3 del 22 gennaio 2016, ha fornito indicazioni operative al proprio personale ispettivo circa le nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal D.Lgs n. 81/2015.

L’articolo 2 del D.Lgs n. 81/2015, dispone infatti l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro“.

La circolare chiarisce pertanto che, ogniqualvolta il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di legge, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.

Per prestazioni di lavoro "esclusivamente personali” il ministero chiarisce che devono intendersi le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti.

La continuità delle prestazioni è data invece dal loro “ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità”.

La formulazione generica che dispone l’applicazione della "disciplina del lavoro subordinato", lascia intendere, a parere del Ministero, l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

La circolare fornisce inoltre indicazioni sulla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 54 D.Lgs 81/15, il quale prevede l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, laddove i datori di lavoro assumano a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di co.co.co o titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo.

La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano atti di conciliazione in sede protetta, ovvero davanti alle Commissioni di certificazione. I datori di lavoro, inoltre, nei 12 mesi successivi alle assunzioni, non dovranno recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per motivi disciplinari.

La circolare chiarisce che, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all'accesso ispettivo, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti eventualmente accertati.

Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto regolarità della stabilizzazione potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.

Infine, il Ministero del Lavoro evidenzia come tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016.

 
 
 

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