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Legge di stabilità 2016: tutte le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 5 gen 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

L’esonero contributivo correlato alle assunzioni a tempo indeterminato viene prorogato anche nel 2016, ma la disposizione, contenuta nei commi compresi tra il 178 ed il 181 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ( Legge di stabilità 2016 ) ne ha ridotto sia gli importi che la durata.

Sotto l’aspetto normativo il nuovo esonero previsto dalla #leggedistabilita è del tutto simile a quello già introdotto dai commi 118 e 119 (per il settore agricolo) dall’art. 1 della legge n. 190/2014.

I beneficiari dell’esonero sono i datori di lavoro privati, ivi comprese le Agenzie di somministrazione e le società cooperative: da ciò discende che gli incentivi riguardano, a prescindere dai limiti dimensionali e dai settori di attività, anche le assunzioni di chi non è impresa come, ad esempio, gli studi professionali, le associazioni e le fondazioni o come le aziende private che hanno, nel proprio capitale, una configurazione particolare in quanto a capitale pubblico.

Sono esclusi dall’esonero: le Pubbliche Amministrazioni, il contratto di apprendistato (che ha una propria normativa incentivante), il contratto di lavoro domestico ed il lavoro intermittente.

Le nuove assunzioni a tempo indeterminato sono agevolate a partire dal 1° gennaio 2016, con un abbattimento della contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 40%, con esclusione dei premi INAIL e, comunque, nel limite di un tetto massimo di 3.250 euro per ognuno dei due anni successivi alla instaurazione del rapporto.

Le assunzioni incentivate non sono possibili per quei lavoratori che, negli ultimi sei mesi, siano stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato o che siano stati in forza nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016, sempre a tempo indeterminato, in aziende collegate o controllate anche ex art. 2359 c.c. o correlate tra loro da rapporti interpersonali, riconducibili alla stessa proprietà.

Potranno pertanto essere assunti a tempo indeterminato ed essere qualificabili come nuove assunzioni i lavoratori che hanno in corso (o hanno avuto) anche con lo stesso datore, un rapporto a tempo determinato, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, un’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, un contratto intermittente, una prestazione di lavoro accessorio, una collaborazione occasionale o un contratto professionale a partita IVA.

Nei dodici mesi successivi all’assunzione i datori di lavoro non debbono recedere dal rapporto di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo. La norma ricorda, per quel che concerne la durata minima del rapporto, la sanatoria per le collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto prevista dall’art. 1 della legge n. 296/2006: la differenza è che qui il periodo minimo fissato sono dodici mesi, lì il comma 1210 dell’art. 1 prevedeva un periodo minimo di svolgimento del rapporto non inferiore a ventiquattro mesi.

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