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Jobs Act del lavoro autonomo: nuove tutele nella riforma

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 20 gen 2016
  • Tempo di lettura: 3 min

Dopo il Jobs Act del lavoro subordinato, il Jobs Act del lavoro autonomo. Rilevanti le novità contenute nel disegno di legge del Governo, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. Se passerà il testo del disegno di legge, saranno interamente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro le spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento. Inoltre, anche i lavoratori autonomi avranno diritto agli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali. Esteso il diritto al congedo parentale per un periodo massimo di sei mesi da fruire entro i tre anni di vita del bambino. Particolarmente innovativa è la previsione di una “moratoria contributiva” in caso di malattia grave.

Dopo la riforma del rapporto di lavoro subordinato ad opera del Jobs Act il Governo propone, con disegno di legge, alcune misure volte a favorire il lavoro autonomo non imprenditoriale, vale a dire professionisti e lavoratori che senza vincolo di subordinazione e lavoro prevalentemente proprio compiono, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio (cod. civ. art. 2222).

Interessi sui ritardi nei pagamenti

Sono estese anche a questi lavoratori le disposizioni del Dlgs. n. 231/2002 che contiene le misure contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, pertanto avranno titolo anch’essi alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Si considerano, inoltre, abusive a norma degli art. 33 e ss. del Codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e pertanto nulle o sono invece nulle, in quanto vessatorie o semplicemente presunte tali, le clausole contrattuali che determinino un eccessivo squilibrio a favore del committente.

Diritti sulle invenzioni

Al lavoratore autonomo spettano i diritti di utilizzo economico per le invenzioni e gli apporti originali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, salvo che l’attività inventiva sia l’oggetto del contratto stesso.

Rito processuale del lavoro

Particolarmente significativa è l’estensione del rito del lavoro ai rapporti di lavoro autonomo, esclusi però i piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti alla Camera di commercio.

Deducibili le spese per la formazione

Migliora la deducibilità delle spese sostenute dal professionista e dal lavoratore autonomo per la formazione. Viene in tal senso corretto l’articolo 54, comma 5 del Testo unico delle Imposte sui redditi. Attualmente tali spese sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo nella misura del 50 per cento. Se passerà il testo del disegno di legge in commento, le spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento saranno interamente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro.

Tutela della maternità

Con una modifica all’articolo 66 del Dlgs. n. 151/2001 si precisa che l’indennità di maternità è erogata dall’INPS alle lavoratrici autonome (artigiane ed esercenti attività commerciali, coltivatrici dirette, imprenditrici agricole, pescatrici) indipendentemente dalla effettiva astensione dal lavoro previa presentazione del certificato medico attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza spontanea o volontaria. Per le nascite dal 1° gennaio 2016 viene esteso ai lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale per un periodo massimo di sei mesi da fruire entro i tre anni di vita del bambino.

Moratoria contributiva in caso di malattia grave

Particolarmente interessante ed innovativa è la previsione di una sorta di moratoria contributiva in caso di malattia grave. Viene in tal senso previsto che in caso di malattia che impedisca lo svolgimento dell’attività lavorativa per più di sessanta giorni, è sospeso il versamento degli oneri contributivi per la durata della malattia entro un massimo di due anni. I contributi sospesi potranno essere versati, al termine della malattia, in rate mensili per un periodo pari a tre volte quello di sospensione.

Sicurezza sul lavoro

Si estendono, infine, ai lavoratori autonomi, le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente nonché le disposizioni di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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