Jobs Act: standard formativi dell'apprendistato
- Cristina Bonesi

- 2 dic 2015
- Tempo di lettura: 2 min

Con decreto interministeriale (Lavoro-Istruzione-Economia), sono stati adottati gli standard formativi che costituiscono i livelli essenziali di formazione per i contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, nonché per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, in attuazione sia della legge n. 53 del 2003 che dell’articolo 1, comma 7, della legge delega del Jobs Act (legge n. 183/2014).
In sede di Conferenza Stato-Regioni, lo scorso 1° ottobre 2015, era stato infatti espresso parere favorevole in merito allo schema di decreto presentato del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per la definizione degli standard formativi dell'apprendistato in attuazione dell’art. 43, c. 1 del D.lgs. 81/2015 ("apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore").
I percorsi formativi devono essere concordati fra l’istituzione formativa e il datore di lavoro e svolti secondo il protocollo siglato. Il piano formativo potrà essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso. Il decreto precisa, inoltre che, in mancanza di specifiche disposizioni attuative da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il decreto troverà diretta applicazione in tutto il territorio nazionale.
In materia di apprendistato è stato altresì concluso, il 27 novembre 2015, un protocollo d’intesa fra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Confindustria, volto a "rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro". In particolare, col protocollo le parti si impegnano reciprocamente a definire un quadro di collaborazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche.
Uno degli obbiettivi perseguiti dal protocollo è assicurare la diffusione dell’alternanza scuola-lavoro in tutto il sistema scolastico italiano, per consolidare il raccordo tra le Istituzioni scolastiche e le realtà produttive. Sul punto il MIUR si impegna a favorire la collaborazione tra le imprese e le scuole, promuovendo la creazione e diffusione di programmi di formazione congiunta, mentre Confindustria si obbliga a mobilitare, anche attraverso la propria articolazione territoriale e settoriale, le risorse e le competenze delle aziende ad esso associate.
Tra gli obbiettivi previsti dal protocollo si richiamano, inoltre, la valorizzazione delle attività di progettazione congiunta a sostegno di stage, alternanza scuola-lavoro e tirocini curricolari ed extra-curricolari ed il rafforzamento, nell'ambito dell’istruzione tecnica e professionale, nonché di quella liceale, dell’acquisizione di competenze formali per gli studenti, tra cui quelle digitali, le “soft skills” rilevanti nel mondo del lavoro e le competenze in materia di sicurezza sul lavoro.
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