Agenzia entrate: usufruizione dei crediti d’imposta per l’assunzione di detenuti
- Cristina Bonesi

- 2 dic 2015
- Tempo di lettura: 2 min

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 153321 del 27 novembre 2015, ha definito le modalità e i termini per beneficiare del credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, ovvero in regime di semilibertà, ed alle imprese che svolgono effettivamente attività di formazione nei confronti degli stessi soggetti, così come disposto dal D.M. 148/2014.
Si rileva infatti come l’articolo 3 della legge del 22 giugno 2000 n. 193 preveda la concessione di un credito di imposta mensile, nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore, alle imprese che assumano, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati o che svolgano effettivamente attività formative nei loro confronti.
Per le imprese che impieghino invece, sempre per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgano effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.
Tali crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.
Ebbene, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, con la Risoluzione n. 102/E del 30 novembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo 6858 denominato "Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti – Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148".
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta potrà avvenire tramite modello F24 online, presentato esclusivamente attraverso i canali telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal ministero della Giustizia.
Le disposizioni contenute nel Provvedimento n. 153321 del 27 novembre 2015 decorrono dal 1° gennaio 2016 ed a partire da tale data sarà soppresso il vecchio codice tributo 6741.
Il nuovo codice tributo dovrà essere indicato nel modello F24 nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo anno di riferimento, dovrà essere infine valorizzato con l’anno per il quale è concesso il credito.
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