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Sgravi contributivi per gli iscritti nelle liste di mobilità

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 17 nov 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

La legge 223 del 1991, in vigore fino a fine 2016, disciplina il collocamento dei lavoratori in mobilità. Essa è stata riformata sia dalla legge n. 92 del 2012 (riforma Fornero), sia dal d. lgs. n. 148 del 2015 (attuativo del Jobs Act), che in parte hanno abrogato e in parte abrogheranno la normativa ivi contenuta. Infatti, all’art. 8, secondo comma, dispone che “I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi (…). Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4”. Ciò significa che al datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sarà concesso, per ogni retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile per un numero massimo di dodici mesi. Per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, il limite sale a ventiquattro mesi, e a trentasei mesi per specifiche aree. Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, in una recente sentenza (n. 22639/2015) che il termine di dodici mesi previsto nel primo inciso dell’art. 8, comma secondo, l. n. 223/91, “non è riferito alla durata della agevolazione contributiva, ma alla durata massima del contratto a tempo determinato per il quale la agevolazione opera”. Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, poi, il secondo inciso del medesimo comma precede che l’agevolazione spetta per l’ulteriore durata di mesi dodici che si somma a quella precedentemente riconosciuta. Ciò che conferma l’orientamento di legittimità già espresso con la precedente sentenza n. 2776/14. Nel caso di specie, un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità dal settembre 1996, veniva assunto con contratto a termine dal maggio ’97 al gennaio ’98 dalla società datrice. Il rapporto di lavoro, che usufruiva dei contributi di cui al citato art. 8, conma 2, cessava per licenziamento. Il lavoratore veniva assunto nel febbraio ’98 da un’altra ditta con contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi, poi convertito in contratto a tempo indeterminato dal febbraio ’99, usufruendo dei benefici connessi ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sino a fine anno 1999. Contrariamente a quanto stabilito dalla corte territoriale – la quale aveva stabilito che la durata massima delle agevolazioni contributive non poteva superare i dodici mesi, computandosi anche i periodi goduti da altri datori di lavoro per lo stesso - la Cassazione, come già detto, ha accolto la tesi opposta della società datrice ricorrente.

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