Legge di Stabilità 2016: esonero contributivo nuove assunzioni, cosa cambia?
- IPSOA
- 17 nov 2015
- Tempo di lettura: 2 min
Rif. IPSOA Il disegno di legge di Stabilità 2016 proroga l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Da un confronto con lo sgravio previsto dalla Legge di Stabilità 2015 emergono, però, molte differenze sia in termini di durata che di misura. L’INPS ha di recente ripreso in esame la disciplina dello sgravio contributivo per il 2015, esaminando una serie di fattispecie concrete che, in fase applicazione del beneficio, hanno comportato delle criticità. Tale analisi si rivela particolarmente importante in vista delle nuove prospettive per il 2016. La legge di Stabilità 2016, approvata dal Governo e in discussione al Parlamento, pare voler confermare, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la possibilità di godere dello sgravio contributivo già introdotto lo scorso anno per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con decorrenza 1° gennaio al 31 dicembre 2015. L’INPS è intervenuta con la circolare n. 178 che, seppure riferita ai datori di lavoro iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici, riporta importanti chiarimenti in merito alle fattispecie concrete di riconoscimento del diritto all’incentivo che hanno suscitato, in questo primo anno di applicazione dello sgravio, molti dubbi e perplessità tra gli addetti ai lavori. Tra queste particolare rilievo assume la questione della legittimazione a fruire del beneficio in caso di assunzione di un lavoratore per il quale in passato sia già stato posto in essere un rapporto di lavoro incentivato dal medesimo sgravio. Legge di Stabilità 2015: sgravio triennale Ai datori di lavoro viene concesso l’esonero per trentasei mesi dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L’assunzione deve riguardare lavoratori che nei sei mesi precedenti l’instaurazione del rapporto di lavoro non sono occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Lo sgravio è totale ma soltanto entro uno specifico massimale, fissato a 8.060 euro annui, ovviamente da riproporzionare in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell’arco temporale considerato. L'esonero non spetta in ogni caso nel caso di assunzioni relative a lavoratori con cui è già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge; tale esonero è esteso anche a società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Legge di Stabilità 2016: sgravio 2016 biennale La legge di Stabilità 2016, approvata dal Governo e attualmente all’esame del Parlamento, prevede per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con decorrenza 1° gennaio al 31 dicembre 2016, uno sgravio dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro per ventiquattro mesi. Si tratta tuttavia di uno sgravio che, almeno per quanto ad oggi definito, non può più essere definito totale, stante l’incisiva riduzione del tetto massimo di esonero ammesso, che dagli 8.060 euro del 2015 passerà ai 3.250 euro. Per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con decorrenza 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Restano esclusi dall’incentivo i contratti di lavoro domestico. Un emendamento al provvedimento, in questi giorni in discussione al Senato, prevede la possibilità di estendere a tre anni la durata dello sgravio per le aree del Mezzogiorno
#leggedistabilità2016 #contrattidilavoro #sgraviocontributivo
www.studiobonesi.com
https://www.facebook.com/Studio-Bonesi-consulenza-del-lav…/…
















































Commenti