Jobs Act: controlli a distanza con limiti
- IPSOA
- 10 nov 2015
- Tempo di lettura: 2 min

Sì ai nuovi controlli a distanza previsti dal Jobs Act, nel rispetto del Codice della privacy e dello Statuto dei Lavoratori. Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, purché sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti, di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela dei dati personali. La violazione del divieto costituisce reato, già previsto sia dallo Statuto sia dal Codice, ed è punibile anche a titolo di colpa. E’ quanto illustrato da Maria Rosa Gheido ieri, 5 novembre a Palermo in sede di Roadshow Wolters Kluwer per il professionista, un ciclo di incontri di formazione organizzato dalla Scuola di formazione IPSOA in collaborazione con Vodafone.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2015 cambia la disciplina per l’utilizzo degli impianti audiovisivi e degli strumenti che potrebbero consentire il controllo a distanza dei lavoratori.
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L’articolo 23 modifica, infatti, sia l’articolo 4 della legge n.300/1970 sia l’articolo 171 del Dlgs.n.196/2003, pur confermando che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti , dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente:
- per esigenze organizzative e produttive,
- per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Detti impianti e strumenti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di accordo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il sistema autorizzativo non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Occorre sottolineare che, in tema di riservatezza dei dati, l’articolo 114 del dlgs.n.196/2003 per i controlli a distanza richiama quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ovvero che è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La violazione del divieto di controlli a distanza sui lavoratori è reato già previsto dagli artt. 4, comma 2, e 38, della L. 20 maggio 1970, n. 300 e ora dagli artt. 114 e 171 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed è punibile anche a titolo di colpa.
In caso di violazione si applica, pertanto, il novellato art.171 del dlgs.196/2003 che, a sua volta richiama le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n.300 del 1970 che commina, in tal caso, la pena alternativa dell’ammenda da € 154 a € 1.549,00 o dell’arresto.
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