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Congedo parentale a ore: chiarimenti sui criteri di fruizione

  • IPSOA
  • 3 nov 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con un approfondimento del 29 ottobre 2015, esamina, nel dettaglio i criteri di fruizione oraria del congedo, i criteri di computo e indennizzo, la cumulabilità, la contribuzione figurativa, le modalità di presentazione della domanda, i flussi delle denunce Uniemens ed i conguagli. Secondo la fondazione, la maggiore criticità è da ravvisare nel tempo di preavviso che è previsto in due giorni per il genitore che voglia esercitare il diritto di fruire del congedo parentale a ore la criticità prevalente.

Attualmente con il Jobs Act, è possibile fruire del congedo parentale a ore anche in mancanza di una specifica previsione contrattuale secondo le indicazioni del nuovo comma 1 ter aggiunto dal decreto

all’art. 32 del Testo Unico, ovvero a partire dal 25 giugno 2015 ed inizialmente fino al 31 dicembre 2015, estendendo poi tale previsione per gli anni successivi con decreto legislativo n. 148/2015, art. 43 c.2.

Con un approfondimento del 29 ottobre 2015, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina nel dettaglio i criteri di fruizione oraria del congedo, i criteri di computo e indennizzo, la cumulabilità, la contribuzione figurativa, le modalità di presentazione della domanda, i flussi delle denunce Uniemens ed i conguagli.

Nello studio dopo un’accurata analisi, la fondazione ritiene che la maggiore criticità è da ravvisare nel tempo di preavviso che è previsto in due giorni per il genitore che voglia esercitare il diritto di fruire del congedo parentale a ore la criticità prevalente.

Ovviamente l’organizzazione aziendale potrebbe risentirne: con un tale minimo preavviso il datore di lavoro avrebbe grande difficoltà anche ad individuare un eventuale sostituto da assumere a tempo determinato e a part time; se invece, la fruizione oraria non fosse continuativa, ma a “singhiozzo” la posizione datoriale potrebbe essere addirittura più complessa, dal momento che, in una tale ipotesi, l’assunzione in sostituzione non sarebbe neppure praticabile.

La ratio di tale decisione attiene in primo luogo alla tutela della posizione di svantaggio e di debolezza che connota il lavoratore nel rapporto di lavoro subordinato, e, in secondo luogo, al principio generale e caratterizzante l’intera Costituzione, posto a tutela e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo (lavoratore) sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (famiglia).

La giurisprudenza formatasi in questi anni, ha portato però a ritenere legittimo il rifiuto della “richiesta di godimento frazionato del congedo parentale allorché il godimento di tale diritto venga richiesto in modo tale da recare nocumento alla regolarità dell’attività aziendale, soprattutto ove l’azienda fornisca un servizio di interesse pubblico”.

Secondo la Fondazione il Legislatore avrebbe potuto mettere dunque, nelle mani del datore di lavoro, un qualche strumento da utilizzare in circostanziate situazioni di oggettiva difficoltà per l’impresa connesse con la fruizione del congedo ad ore così scarsamente preavvisata.

www.studiobonesi.com

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