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Legge di Stabilità 2016 e incentivi all'assunzione: l'apprendistato la scelta più convenient

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 27 ott 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

Nel 2016 l’apprendistato si conferma come l’opzione più favorevole al datore di lavoro, mentre si riduce notevolmente l’appeal dello sgravio riservato ai contratti a tutele crescenti.

Il disegno di Legge di Stabilità 2016, approvata dal Governo, prevede infatti per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dall’1° gennaio al 31 dicembre 2016, uno sgravio dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro per ventiquattro mesi. Lo sgravio passa tuttavia da tre a due anni e non potrà più essere definito totale, in quanto è stata operata una forte riduzione del tetto massimo di esonero ammesso, che dagli 8.060 euro del 2015 passerà ai 3.250 euro.

Per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato, ai datori di lavoro viene concesso l’esonero per ventiquattro mesi dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L’assunzione deve riguardare lavoratori che nei sei mesi precedenti l’instaurazione del rapporto di lavoro non siano stati occupati a tempo indeterminato, che il datore di lavoro non abbia giù usufruito del beneficio per il medesimo lavoratore e che non siano stati occupati a tempo indeterminato presso la stessa azienda nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore del procedimento.

La notevole riduzione dello sgravio sulle assunzioni a tempo indeterminato, rende opportuna una valutazione di convenienza che metta a confronto l’effettiva riduzione del costo del lavoro generata dalla fruizione delle agevolazioni contributive ad oggi operanti. L’attuale panorama normativo contempla, infatti, una serie di misure di incentivazione e sostegno mirate all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo, attraverso la concessione di agevolazioni economiche, normative e fiscali legate all’assunzione di alcune categorie di lavoratori attraverso specifiche tipologie contrattuali.

In particolare, dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre, la stipulazione di contratti di apprendistato comporta la percezione di una contribuzione pari all’11,61% per tutta la durata del rapporto. Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva viene riconosciuta per ulteriori dodici mesi. Inoltre per i datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio contributivo è totale, salva l’applicazione dell’1,61% relativo all’assicurazione sociale per l’impiego per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Calcolando e mettendo a confronto gli sgravi complessivi derivanti dalla stipulazione dei diversi contratti rileviamo come il beneficio previsto a partire da gennaio 2016 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato sia pari ad € 6.500, per l’apprendistato € 14.369 (oltre 9 dipendenti) o € 21.285 (fino a 9 dipendenti

Mettendo a confronto, sotto il profilo contributivo, le agevolazioni fruibili, l’apprendistato rimane pertanto l’opzione più favorevole al datore di lavoro: la retribuzione lorda è più bassa ed i contributi Inps si attestano intorno al 13%.

www.studiobonesi.com

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