Assunzione donne disoccupate: incentivi per il 2016
- Cristina Bonesi

- 27 ott 2015
- Tempo di lettura: 2 min
Sbloccati gli incentivi contributivi alle assunzioni di donne disoccupate per il 2016. Il Ministero del Lavoro ha, infatti, individuato le professioni e i settori caratterizzati da un tasso di disparità tra uomo donna superiore al 25%, per i quali sono riconosciuti, per il 2016, le agevolazioni della Legge Fornero.
L’art. 4 della Legge 92/2012, recante “ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro”, ha infatti previsto la riduzione del 50 per cento dei contributi a favore dei datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assumano donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree svantaggiate (annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali), nonché' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
L'agevolazione, corrispondente alla riduzione del 50% dei contributi, è prevista per un periodo di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato (prolungati a 18 in caso di stabilizzazione) e di 18 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato. Il contratto può essere subordinato o di somministrazione, anche part-time (sono esclusi invece il lavoro domestico, ripartito, intermittente e accessorio).
Con la pubblicazione del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e dell’Economia, datato 13 ottobre 2015 e divulgato sul sito www.lavoro.gov.it, prendono forma gli incentivi per le assunzioni di donne nei settori, privati, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25 per cento medio di tale disparità. Gli incentivi, consistenti nella riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, sono appunto quelli previsti dalla Legge Fornero, precisamente individuati nell’articolo 4, comma 11, in relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1 gennaio 2016 con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato e anche con contratto di somministrazione.
Il decreto rileva come il tasso di disparità medio sia stato rilevato in misura pari al 9,3% per l’anno 2014. Si riportano, a titolo esemplificativo alcune professioni rispetto alle quali è stato riscontrato un tasso nettamente superiore al 25 per cento: ufficiali, sergenti, marescialli delle forze armate; conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; artigiani ed operai specializzati dell’industria estrattiva e dell’edilizia; artigiani ed operai metalmeccanici; professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione; imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende, ingegneri e architetti.
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