Per essere dirigente non serve l’investitura del datore di lavoro
- Cristina Bonesi

- 18 set 2015
- Tempo di lettura: 2 min
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18165 del 16 settembre 2015 chiarisce che non serve il titolo formale ma è sufficiente l’effettivo svolgimento delle mansioni con autonomia decisionale per il riconoscimento della qualifica dirigenziale.
La clausola contrattuale che subordina l’attribuzione della qualifica dirigenziale ad un atto di formale investitura del datore di lavoro è nulla, secondo il principio di necessaria corrispondenza tra qualifica e mansioni svolte.
Nel caso di specie l’esplicazione in concreto di mansioni comportanti un alto grado di professionalità ed autonomia nel perseguimento degli scopi aziendali è stata verificata in virtù del conferimento diretto dell’incarico da parte dell’Amministratore delegato; della partecipazione ai comitati di Direzione presieduti dall’Amministratore delegato; della responsabilità del lavoro e del coordinamento dei colleghi che costituivano unità organizzativa autonoma.
Inoltre dal fatto che i precedenti responsabili erano tutti dirigenti, nonostante non esista nel nostro ordinamento un principio di parità intersoggettiva, è stato desunto che in ogni caso quel ruolo assumeva un’importanza fondamentale per l’azienda.
Pertanto nel caso di specie deve essere applicato il principio secondo cui la qualifica di dirigente spetta al lavoratore che sia preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale e a cui siano affidate attività che, per ampiezza e per poteri di iniziativa e di discrezionalità, rilevano ai fini dell’indirizzo e dell’orientamento della governance complessiva dell’azienda.
La responsabilità a questo livello consente l’attribuzione del ruolo di dirigente apicale.
Nel caso in cui il lavoratore inquadrato come impiegato con funzioni direttive, preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto, svolga però la sua attività sotto il controllo dell’imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità si configura l’ipotesi di pseudodirigente.
Questa differenza è importante ai fini dell’applicazione della tutela legale. Infatti dato il rilevante rapporto fiduciario che si instaura tra datore di lavoro e dirigente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente non può essere reintegrato. Lo stesso, in caso di dichiarazione di illegittimità del licenziamento, sarà ammesso soltanto alle forme di tutela indennitaria/risarcitoria normalmente stabilite dalla contrattazione collettiva
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