Il datore di lavoro non può imporre il lavoro festivo
- Cristina Bonesi

- 18 set 2015
- Tempo di lettura: 3 min
La Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato dalla Loro Piana che obbligava i dipendenti a lavorare nelle festività infrasettimanali.
Nessun datore di lavoro può obbligare un dipendente a prestare servizio in una giornata festiva collocata in mezzo alla settimana. Lo aveva già sentenziato il Tribunale di Vercelli nel 2008, accogliendo il ricorso di un’addetta alle vendite della Loro Piana di Romagnano Sesia che aveva contestato la sanzione disciplinare comminata dall’azienda per non essersi presentata al lavoro il 6 gennaio 2004, disattendendo ciò che la stessa azienda aveva richiesto ai propri dipendenti: ovvero prestare servizio durante l’apertura del punto vendita di Romagnano durante le giornate di S. Stefano, 8 dicembre, 25 aprile e 1 maggio. La multa inflitta alla dipendente era stata giudicata illegittima dal Tribunale vercellese poiché il datore di lavoro non poteva trasformare – unilateralmente – la festività in giornata lavorativa.
Anche la Corte di Appello di Torino aveva dato ragione alla lavoratrice, rimarcando la sistematicità della violazione del divieto al riposo della stessa azienda, ripetuta su più giorni.
Infine, lo scorso 7 agosto 2015, la Cassazione ha chiuso definitivamente la questione rigettando il ricorso della Loro Piana (sentenza n. 16592/2015) e ribadendo che il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose o civili solo se c’è accordo con il datore di lavoro, e non può essere obbligato (Cass. 16634/2005). Non costituiscono, inoltre, possibili deroghe le comprovate esigenze aziendali, né il CCNL di settore che prevede – da tempo – la possibilità dello svolgimento dell’attività lavorativa in tutti i giorni della settimana, e neppure il fatto che il lavoro nei giorni festivi venga ricompensato come lavoro straordinario.
«L’importanza di questa sentenza risiede nel principio secondo il quale il lavoro festivo infrasettimanale non può essere imposto dall’azienda senza il consenso del lavoratore e nel riconoscere che il riposo per le festività, così come il riposo domenicale, non hanno una semplice funzione di ristoro bensì di un’importante fruizione di tempo libero qualificato. I tempi di conciliazione tra casa, lavoro e famiglia – che caratterizzano e scandiscono la quotidianità soprattutto delle donne lavoratrici – hanno un valore assoluto che necessariamente deve essere sottratto da quella logica di ‘consumo’ che permea la nostra attuale società», afferma Barbara Grazioli, responsabile dell’Ufficio vertenze CGIL Vercelli Valsesia, nonché ricorrente in giudizio in favore della lavoratrice.
La Cassazione ha ribadito che solo per il personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private sussiste l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività per esigenze di servizio e su richiesta datoriale. Non è però il caso della Loro Piana che – oltre ad aver visto rigettare il proprio ricorso – è stata condannata anche a pagare le spese processuali.
In sintesi: è necessario l’accordo tra le parti per prevedere il lavoro in un giorno che di norma è dedicato al riposo. Il riposo non è inteso come ristoro e reintegro delle energie psicofisiche ma come fruizione di tempo libero qualificato. Infatti l’istituto delle festività ha una funzione religiosa e sociale. L’obbligo di prestare lavoro nei giorni festivi sussiste per il personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private in quanto il diritto al riposo del lavoratore viene meno di fronte alle esigenze della collettività di tutela della salute.
In questo caso sussiste l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività per esigenze di servizio e su richiesta datoriale. Esclusa l’applicazione in via analogica della disciplina del lavoro domenicale.
Sono da considerarsi nulle le eventuali clausole del contratto collettivo che prefigurano un tale obbligo.
#lavorofestivo #giorni festivi #lavoro domenicale
https://www.facebook.com/Studio-Bonesi-consulenza-del-lavoro-a-Brescia-676470409109594/timeline/?ref=hl
















































Commenti