top of page

Un socio di una Srl che detiene la maggioranza delle quote ma non è l’amministratore, può essere ass

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 2 set 2015
  • Tempo di lettura: 1 min

La fonte per eccellenza del rapporto subordinato è l’art. 2094 c.c., che definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

L’elemento fondamentale per qualificare il rapporto di lavoro dipendente è pertanto la subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che la qualità di socio di società di capitali non è di per sé incompatibile con la posizione di lavoratore dipendente, purché sia ravvisabile, in concreto, il vincolo di subordinazione. Ciò è possibile quando il socio lavoratore è effettivamente soggetto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’organo amministrativo.

Nella fattispecie, ossia che il socio di maggioranza di una srl possa anche essere lavoratore subordinato della medesima società, è di difficile compatibilità. Infatti, se il socio ha poteri tali da incidere sulla nomina e revoca degli amministratori, di fatto, interferisce con il pieno e libero svolgimento della volontà del medesimo organo amministrativo. Risulta difficoltoso sostenere che un lavoratore possa considerarsi soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di un datore di lavoro, esercitato dall’organo amministrativo, quando, di fatto, tale potere può essere controllato dal medesimo lavoratore (ovviamente nella veste del socio di maggioranza).

Di converso, in presenza di determinati presupposti, il citato socio lavoratore potrà (dovrà) essere iscritto come tale presso l’Inps di competenza, nella gestione degli artigiani ovvero in quella dei commercianti.

Commenti


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Hai dei dubbi?

Scopri subito come fare!

 

Richiedi un preventivo

 

E' semplice: compila il  modulo contatti, avendo cura di descrivere dettagliatamente la Tua  richiesta.

 

Ricevi una proposta

 

Riceveremo la tua richiesta e ti forniremo la nostra migliore proposta che ti presenteremo personalmente

 

Valuta e mettici alla prova

 

Quando avrai ricevuto la nostra proposta potrai scegliere di metterci alla prova: la prima consulenza è GRATUITA!

 

 

La formula del nostro successo

+ Formazione professionale 
+ Innovazione tecnologica  
+ Organizzazione snella

=  QUALITA’ e clienti soddisfatti

 

E' la somma che fa il totale! 
Perciò lo Studio Bonesi considera tutti questi elementi strategici per il proprio successo e per dare ai propri clienti un servizio preciso e qualitativamente elevato.


 

25080 Muscoline (Bs)
Via E. Ferrari Nr. 19

Tel:   0365 373384

Fax:  0365 373384

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ Classic

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BONESI CRISTINA | P.IVA: 02170270983 | VIA E.FERRARI NR.19 - 25080 MUSCOLINE (BS) 

bottom of page