Jobs Act: come cambia la maxi sanzione per il lavoro nero
- 5 ago 2015
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Profonda la rivisitazione della maxi sanzione per il lavoro nero nello schema di decreto legislativo attuativo del Jobs Act di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro. Viene, infatti, istituito un sistema che prevede l’applicazione della “sanzione a scaglioni”. Tre le ipotesi di violazione graduate secondo la durata del rapporto irregolare. Reintrodotta la procedura di diffida la cui adozione permetterà l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. Si prevede, infine, la possibilità di ottenere la revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale previo pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta; l'importo residuo, maggiorato del 5%, deve essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.
Lo schema di decreto legislativo di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro, attuativo della delega prevista dal Jobs Act, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, prevede una profonda rivisitazione della cosiddetta maxi sanzione per il lavoro nero: viene superata la previsione che scomponeva la sanzione in una parte proporzionale e una fissa giornaliera, in favore di un sistema che articola la fattispecie in tre ipotesi, graduate secondo la durata del rapporto irregolare.
In caso di impiego di lavoratori non regolarmente assunti, si applicano sanzioni amministrative calcolate non più in base al numero esatto di giornate di lavoro, ma applicando degli scaglioni definiti con riferimento alla gravità delle irregolarità.
Il decreto contiene anche la reintroduzione della procedura di diffida, abrogata lo scorso mese di dicembre, che permette di evitare il provvedimento di sospensione dell’attività qualora il datore di lavoro proceda alla regolarizzazione delle violazioni accertate, attraverso la regolarizzazione dei lavoratori e il pagamento, anche a rate della sanzione economica, è prevista la revoca della sospensione dell’attività.
Normativa attuale
La normativa vigente, dopo le modifiche apportate alla disciplina lo scorso anno, prevede una maxi sanzione che va da 1.950 a 15.600 euro, oltre 195 euro di maggiorazione per ciascuna giornata di lavoro effettivo, per ogni lavoratore subordinato occupato, per il quale il datore di lavoro abbia omesso di comunicare al Servizio per l’impiego l’instaurazione del rapporto di lavoro.
Ne deriva che il calcolo della sanzione, pari al doppio del minimo edittale per la base fissa e ad un terzo della misura edittale per il coefficiente moltiplicatore, è pari a 3.900 euro; tale importo subisce una maggiorazione di importo pari a € 65,00 per ciascuna giornata di lavoro irregolare prestata ed esclude l’adozione del provvedimento di diffida.
E’ poi prevista una riduzione della sanzione nel caso la violazione sia stata commessa con riferimento ad un periodo pregresso e il datore di lavoro abbia già instaurato un regolare rapporto con il medesimo lavoratore.
Disciplina prevista dal Jobs Act
Il decreto attuativo del Jobs Act di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro, prevede l’applicazione della “sanzione a scaglioni”, proporzionata in relazione alla durata della violazione commessa, come da tabella che segue:
Riepilogo sanzioni per lavoro irregolare (ipotesi in esame)
Intervallo temporale di irregolarita’
Importo sanzione
Fino a 30 giorni
Da 1.500 a 9.000 euro
Da 31 a 60 giorni
Da 3.000 a 18.000 euro
Oltre 60 giorni
Da 6.000 a 36.000 euro
Nel dettaglio:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Il decreto reintroduce poi l’istituto della diffida, la cui adozione permetterà l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, ma condizionandola alle seguenti ipotesi:
• lavoratore che, all’atto dell’accertamento dell’illecito, sia ancora in forza presso il datore di lavoro;
• lavoratore che venga assunto con contratto di lavoro subordinato:
a tempo indeterminato full-time ovvero part-time con riduzione dell’orario di lavoro in misura non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno;
a tempo determinato ma con un contratto di durata non inferiore a tre mesi;
· il lavoratore assunto deve essere mantenuto in servizio presso il medesimo datore di lavoro per almeno tre mesi.
La prova dell'avvenuta regolarizzazione, nonché del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, deve essere fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo di accertamento.
È prevista una maggiorazione delle sanzioni per almeno il 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri o di minori in età non lavorativa.
Il decreto esclude espressamente il cumulo della maxisanzione con le sanzioni "formali”, comminate per l'omessa comunicazione di assunzione, per l'omessa consegna del contratto al lavoratore, nonché per le omesse scritturazioni sul Libro unico del lavoro.
Altre sanzioni
In materia di orario di lavoro, il decreto abroga la disposizione che disponeva la decuplicazione delle sanzioni, con la conseguenza che trovano applicazione le previgenti, più miti, penalità:
- da 100 a 750 euro se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o meno di 3 periodi di riferimento;
- da 400 a 1.500 se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o almeno 3 periodi di riferimento;
- da 1.000 a 5.000 euro se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento.
Si prevede inoltre la possibilità di ottenere la revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale, previo pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del 5%, deve essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.











































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