Il consulente risponde: lavoratrice madre e ticket licenziamento
- Cristina Bonesi

- 30 lug 2015
- Tempo di lettura: 2 min
DOMANDA Nel caso di una lavoratrice madre con figlio minore di 1 anno di vita che rassegna le dimissioni per giusta causa e convalidate dall’ Ispettorato Del Lavoro, anche successivamente alla data di scioglimento del rapporto di lavoro, si chiede conferma che la lavoratrice NON fa scattare il contributo aggiuntivo sui licenziamenti a carico della Ditta, potendo ugualmente avere diritto alla disoccupazione NASPI.
RISPOSTA La Naspi, in caso di lavoratrice madre spetta non solo in caso di perdita involontaria del lavoro, ma anche in caso di dimissioni che avvengono durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria che va da 300 giorni prima della data di nascita presunta del figlio, fino al compimento del primo anno di vita del figlio. In particolare il ticket licenziamenti, il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS dal 1 Gennaio 2013, nel caso in cui decida di licenziare un lavoratore, a titolo di contribuzione necessaria a finanziare le indennità di disoccupazione introdotte dalla Riforma Fornero (la stessa riforma che ha introdotto anche i ticket licenziamenti), ossia per Aspi e Mini Aspi, non subisce sostanziali variazioni con l’introduzione della Naspi. Il ticket licenziamenti (conosciuto anche come contributo Aspi), è dovuto per tutte le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, viene calcolato per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, e spetta ai soggetti che possono vantare almeno 36 mesi di anzianità aziendale. L’ex contributo Aspi, o ticket licenziamenti, è dovuto per i rapporti di lavoro cessati, a prescindere che siano part time o full time; per i rapporti di lavoro con una durata inferiore a 12 mesi, il ticket licenziamenti viene ricalcolato in base ai mesi di effettiva durata del rapporto di lavoro, considerando come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si è protratta per almeno 15 giorni. Anche nel caso di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, è dovuto a carico del datore di lavoro il contributo citato (Ministero del lavoro, interpello 23 ottobre 2013, n. 29). Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione (art. 2, co. 1, lett. m), D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167). Il contributo è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa (INPS, circolare 22 marzo 2013, n. 44). Restano escluse dall’obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito (INPS, circolare 22 marzo 2013, n. 44) di dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta causa (Inps, circolare n. 163 del 20 ottobre 2003) o intervenute durante il periodo tutelato di maternità (art. 55 D.Lgs. n. 151/2001). Il periodo in questione va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio. Pertanto nel caso descritto della domanda è dovuto il ticket licenziamenti, in quanto nel caso descritto la lavoratrice ha diritto di percepire la Naspi. Rif. Silvia Donà - consulenti del Lavoro
















































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