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Sentenza della Cassazione, ATTENZIONE gentili clienti: il lavoro di pizzaiolo è per sua natura un c

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 23 lug 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7024 dell’8 aprile 2015, esclude la qualificazione di contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la prestazione lavorativa di pizzaiolo. La previsione di un compenso fisso, di un orario, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali sono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto. Nel caso di specie l’incarico di pizzaiolo anche per un breve periodo di tempo non può considerarsi una collaborazione autonoma. Pertanto la società è condannata al pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive e dell’indennità risarcitorie, a seguito dell'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed è dichiarata l'illegittimità del recesso della società per il mancato rispetto della procedura di cui all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori. La prestazione si articola su sei giorni alla settimana e per sei ore al giorno in modo assiduo e continuativo, con retribuzione fissa e pertanto si desume inevitabilmente la natura subordinata del rapporto. Disconosciuta la qualificazione formale assegnata alle parti la Corte di Cassazione conferma che l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale. Altresì proprio in relazione all’ordinaria attività di pizzaiolo è difficile configurare un contratto di collaborazione, proprio per la natura e le caratteristiche dell’attività lavorativa concreta. Infatti alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione. La Corte richiama un suo precedente riferito all’attività di cameriere ai tavoli di un ristorante per enunciare la rilevanza, quali indici di subordinazione, dell'assenza di un orario e dell'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori. Stesse considerazioni possono applicarsi in riferimento al caso di specie, in ragione della difficile configurabilità di un contratto di collaborazione per un'attività che è quella ordinaria di pizzaiolo che non può che essere subordinata, ed anche se svolta per un arco temporale esiguo.

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