Come trovare lavoro dopo i 50 anni: vademecum per chi ha perso il lavoro e non è più giovanissimo
- Vademecum - Consulenti del lavoro
- 23 lug 2015
- Tempo di lettura: 6 min
Se il tasso di disoccupazione dei giovani in Italia è tra i più elevati dei paesi europei, anche i meno giovani espulsi dal mercato del lavoro non se la passano meglio. La probabilità di ricollocarsi, lavoro che non riesce a valorizzare sufficientemente le competenze acquisite nel corso dell’attività lavorativa e, dunque offerta di lavoro. Diventa dunque importante valorizzare i vari strumenti di sos che consentono di fruire di incentivi sia economici di un costo del lavoro più vantaggioso rispetto a quello ordinari di specifici istituti contrattuali o normativi. In questo breve vademecum cerchiamo di fare un focus dei principali strumenti presenti nel nostro mercato del lavoro, utili per la ricollocazione INCENTIVI COMUNITARI La disciplina comunitaria riserva a determinati soggetti incentivi che i dell’Unione possono prevedere in deroga alla disciplina in materia di aiuti di stato.
Va infatti ricordato che la regole fissate dal Trattato UE vietano ai paesi di prevedere incentivi che vadano a creare concorrenza all’interno o all attraverso misure riservate a determinati soggetti o settori. Tra le eccezioni previste a tale regola, il Regolamento UE n.651/2014 prevede che possano essere concessi incentivi finalizzati a sostenere coloro versano nella Lavoratore svantaggiato. Si tratta di un requisito definito dal citato regolamento e tra essi rientrano coloro che hanno superato i 50 anni di età.
Fonte: REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli arti- coli 107 e 108 del trattato
Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per:
4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condiz
d) aver superato i 50 anni di età
ISTITUTI CONTRATTUALI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto a tempo determinato è considerato dai datori di lavoro una forma di lavoro flessibile in quanto viene ritenuta una modalità che consente di valutare il lavoratore ma anche di evitare la stabilità del lavoro che in caso di esubero potrebbe comportare criticità Tuttavia la tipologia contrattuale rimane una deroga rispetto alla forma comune di contratto che è il contratto a tempo indeterminato anche alla luce di una previsione in tal senso della direttiva comunitaria in materia. Pertanto ricorrervi comporta la necessità di rientrare nelle ipotesi previste in termini di durata e limiti.
Esistono tuttavia delle deroghe a tale disciplina che consentono in buona sostanza la libertà di stipulazione.
Fonte: decreto legislativo n.81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro attuativo del Jobs
Act. Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo determinato)
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti e sempre possibile effettuare un contratto a tempo determinato.
2. sono esenti dal limite, nonche da eventuali limitazioni quantitative di cui al comma 1 previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
AGEVOLAZIONI
Nel caso di assunzione di un lavoratore di età non inferiore a 50 anni, l’articolo 4 della legge n.92/2012 prevede che il costo dei contributi è ridotto alla metà. In particolare, se il contratto è a tempo determinato, il periodo dell’incentivo è di 12 mesi, nel caso di trasformazione a tempo indeterminato prosegue fino a 18 mesi. Fonte: Art.4 Legge n.92/2012 8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. 9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
LAVORO INTERMITTENTE
Il ricorso al lavoro intermittente o a chiamata, è una forma contrattuale che fa scattare le reciproche obbligazioni (prestazione del lavoratore, retribuzione per il datore di lavoro), solo nel momento in cui le parti, di volta in volta, lo decidono. È evidente che per talune tipologie di lavoratori piuttosto che per sopperire a picchi di lavoro piuttosto che per sostituire personale assente, presenta indubbi vantaggi. Per evitare abusi, tuttavia, il legislatore ha previsto che il ricorso sia possibile nei limitati casi individuati prima dal decreto legislativo n.276/2003 ed ora dal nuovo decreto legislativo recante la disciplina organica dei contratti di lavoro attuativo del Jobs Act. In particolare, l’individuazione è demandata ai contratti collettivi ovvero alle ipotesi individuate da apposito decreto ministeriale.
Tuttavia è previsto che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti che hanno più di 55 anni di età.
Fonte: decreto legislativo n.81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro attuativo del Jobs Act. Art. 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente)
2. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purchè le prestazioni vengano eseguite entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
APPRENDISTATO
Il decreto legislativo sul riordino dei contratti di lavoro attuativo del Jobs act consente la stipula del contratto non solo ai giovani per i quali la finalità è specificamente quella formativa o di conseguire una qualifica, un titolo di studio ecc.. È infatti consentito il ricorso anche per i soggetti che risultino iscritti nelle liste di mobilità. Si tratta in questo caso di un requisito certamente non anagrafico ma comunque riguarda soggetti che siano stati espulsi da mercato del lavoro e, verosimilmente, trattasi di soggetti nella maggior parte dei casi di età più elevata. In particolare, è previsto che è possibile stipulare un contratto professionalizzante in deroga al requisito anagrafico (normalmente l’età massima è di 29 anni) nel caso in cui il lavoratore sia beneficiario di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Fonte: decreto legislativo n.81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro attuativo del Jobs Act.
Art. 47 (Disposizioni finali)
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO La disciplina in materia di politiche attive del lavoro, prevede specifiche misure per favorire la ricollocazione dei lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione. Il decreto legislativo n.22/2015 prevede che il soggetto in stato di disoccupazione che abbia dato disponibilità al lavoro presso i servizi competenti, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato.
SUGGERIMENTI PER LA RICOLLOCAZIONE È opportuno verificare se esistono a livello regionale specifici incentivi a favore dei lavoratori svantaggiati ai sensi del citato regolamento e farlo presente in sede di domanda di lavoro.
Suggerimenti: in sede di redazione del curriculum vitae ovvero in caso di colloquio, è opportuno dichiarare la disponibilità ad essere assunti: - a tempo determinato, evidenziando che tale assunzione è esente da limiti; - Con un contratto a chiamata, perché gli ultra 55. enni possono essere assunti con tale tipologia contrattuale senza condizioni ulteriori; Inoltre, è utile indicare di quali incentivi è possibile fruire in quanto talvolta il datore di lavoro non conosce le opportunità esistenti. Abbiamo visto: 1) la riduzione a metà dei contributi per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato, spetta sempre; Se si sta fruendo di una prestazione AsPI o indennità di mobilità, chi effettua l’assunzione vedrà riconosciuto il 50% della prestazione residua. Inoltre, sarà possibile una assunzione anche con contratto di apprendistato.
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