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Jobs act e il Decreto attuativo sulla conciliazione vita e lavoro

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 8 lug 2015
  • Tempo di lettura: 4 min

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Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, il Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 n. 80, contenente le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della L. 183 del 2014. Il Decreto è entrato in vigore dal 25 giugno 2015.

Qui di seguito le principali novità del Decreto sulle misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro:

  • Il Decreto legislativo n. 80 interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (151/2001), e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Il provvedimento disciplina, innanzitutto, il congedo obbligatorio di maternità: in caso di parto anticipato è vietato adibire le donne al lavoro durante i giorni non goduti prima del parto; tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora il periodo di astensione prima e dopo il parto superi il limite di cinque mesi. Inoltre, in caso di ricovero del neonato, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di goderne dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto, valido anche per i casi di adozione e affidamento, può essere esercitato una sola volta per ogni figlio.

  • Indennità di maternità: in modifica dell’articolo 24.1 del TU, si dispone che l'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi nei quali, ai sensi dell’art. 54.3, lettere da a) a c) del TU, è consentita la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o scadenza del termine qualora questi eventi si verifichino durante i periodi di astensione obbligatoria di cui agli articoli 16 e 17 del TU.

  • Congedo di paternità: viene estesa a tutte le categoria di lavoratori la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. L'estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni riguarda anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.Viene prevista un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. In mancanza di regolamentazione della contrattazione collettiva ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria., quest’ultima consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.Il congedo parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni.

  • Prolungamento del congedo: in caso di figlio con handicap grave entro il 12 anno di età del bambino, la lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento del congedo parentale in misura continuativa o frazionata per non più di tre anni.

  • Lavoro notturno: non potrà essere obbligata al lavoro notturno la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il suo dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa

  • Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS:1) in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia;2) viene estesa agli iscritti alla G. S. INPS il principio di automaticità dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.Il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere.

  • La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti: in particolare i datori possono escluderei lavoratori ammessi al telelavoro dai computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.

  • La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. Si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.

  • Disposizioni finanziarie: le norme si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015, limitatamente alle giornate di astensione riconosciute nello stesso anno: l’eventuale estensione agli anni successivi rimane subordinata all’introduzione di norme che forniscono adeguate coperture finanziarie. Il ministero del Lavoro con un comunicato stampa del 23 giugno ha precisato che le misure diverranno strutturali dopo l’approvazione definitiva del decreto sugli ammortizzatori sociali.

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