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Demansionamento: ora è possibile

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 8 lug 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Dlgs 81/2015 contiene rilevanti modifiche alla normativa in materia di collaborazioni e, per quanto qui di interesse, di quanto previsto dall’art 2103 CC.

Come è noto l’art. 2103 stabiliva il divieto generalizzato di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto, fatto salvo il caso di espletamento di mansioni superiori.

La norma oggi, invece, prevede la possibilità generale di demansionamento e i Consulenti del Lavoro, tramite la circolare n. 13/2015 di Fondazione Studi, ci spiegano come.

La Circolare in parola fornisce tempestivamente le prime indicazioni sulle modalità operative della norma, che possiamo sintetizzare in tre casi:

1. Demansionamento lecito, il datore di lavoro può, a patto che esistano le relative ragioni organizzative, adibire il lavoratore a mansioni inferiori fermi restando tre capisaldi: le nuove (e minori) mansioni devono essere, al peggio, ricomprese nel livello retributivo subito inferiore a cui il lavoratore appartiene, la retribuzione nei suoi elementi fissi non deve subire variazioni e non deve essere modificata la categoria legale (quadro, impiegato, operaio) cui il lavoratore appartiene. Se queste tre condizioni sono rispettate il datore di lavoro può procedere al demansionamento con atto unilaterale che, è bene ricordarlo non costituirebbe giusta causa per le dimissioni.

2. Ipotesi previste dalla contrattazione collettiva: la norma in esame fa rinvio ad altre forme di demansionamento che potrebbero essere oggetto della contrattazione collettiva. In attesa di leggere i primi esempi, alcune riflessioni: per contrattazione collettiva rientrano non solo gli accordi stipulati in sede di CCNL, ma anche gli accordi di secondo livello. In quale misura gli stessi potranno (o dovranno) essere estesi a lavoratori dissenzienti o comunque non sindacalizzati?

Difficilmente potranno prescindere dalla normativa generale.

3. Demansionamento in sede protetta: il legislatore ha, infine, previsto che i limiti del demansionamento lecito potranno essere superati in sede protetta o davanti alle Commissioni di Certificazione qualora il demansionamento sia a tutela del posto di lavoro e, conseguentemente, nell’interesse del lavoratore. Tale ultima fattispecie, oltre a riconoscere ai Consulenti del Lavoro il ruolo di “patrocinanti” riconosce alla categoria imparzialità e professionalità attribuendo il giusto ruolo alle commissioni di certificazione.

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