Consulenti del lavoro: certificazione dei contratti di collaborazione
- Ipsoa
- 8 lug 2015
- Tempo di lettura: 2 min

Con il decreto sulla disciplina dei contratti e la revisione delle mansioni scompare il contratto a progetto, ma non si cancellano quei rapporti di lavoro autonomo resi nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. Per i Consulenti del Lavoro si delinea dunque una nuova funzione: la certificazione dei contratti di collaborazione attraverso la verifica della genuinità di questo tipo di rapporto di lavoro, e la certificazione dell’assenza dei requisiti che invaliderebbero l’autonomia del rapporto di lavoro, comportandone la riconduzione alla forma subordinata.
Un ruolo delicato e fondamentale, quello svolto dalla Categoria nell’assistere il lavoratore nella procedura di certificazione dei contratti di collaborazione, che viene analizzato nell'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 6 luglio 2015.
Il Consulente del Lavoro nella certificazione dovrà tenere conto, dei seguenti aspetti:
- effettiva ed adeguata professionalità del collaboratore, significativa ed essenziale ai fini della realizzazione della prestazione lavorativa concordata.
- effettiva natura del rapporto contrattuale e della corrispondenza tra la declaratoria formale e l’atteggiamento concreto delle parti, tenuto conto dei rispettivi rapporti contrattuali.
- puntualità delle indicazioni relative al coordinamento e della sua concreta attuazione, tali da manifestare l’effettività della natura autonoma del rapporto.
- verifica dell’effettiva autonomia della prestazione lavorativa, in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, che non devono provenire esclusivamente dal committente.
La valutazione dei requisiti permessi, deve tener conto dei seguenti elementi:
- Indicazione della durata della prestazione lavorativa concordata;
- Modalità di esecuzione della prestazione finalizzata alla realizzazione di un'opera o un servizio, che deve essere predeterminata dalle parti;
- Caratteristiche qualificanti dell’attività del collaboratore che sono: specificità; autonomia; coordinamento con l’organizzazione del committente; valutabilità della prestazione a prescindere ed indipendentemente dal tempo della sua esecuzione.
In sintesi
- è necessario valutare le motivazioni che giustificano il coinvolgimento di più lavoratori autonomi per la realizzazione del risultato, nell’ipotesi di istanza di certificazione relativa a più collaborazioni coordinate e continuative aventi le stesse caratteristiche;
- le parti devono evidenziare in modo molto rigoroso gli elementi di autonomia dell’attività da svolgere qualora in azienda siano presenti lavoratori subordinati che svolgono analoghe prestazioni che sono oggetto del contratto di collaborazione da certificare;
- non sono agevolmente individuabili i requisiti del lavoro coordinato e continuativo in quelle attività che presuppongono di norma la sottoposizione al potere direttivo e gerarchico di un preposto o che prevedono mansioni esecutive e ripetitive.















































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