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Contratto a termine: pubblicato il decreto di riordino dei contratti

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 26 giu 2015
  • Tempo di lettura: 3 min

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Il Decreto Legislativo n.81 del 15 giugno 2015 pubblicato il 24 giugno 2015 entra in vigore oggi e norma anche la materia del contratto a tempo determinato. Le previsioni riguardo il contratto a tempo determinato sono contenute nel capo III del provvedimento, negli articoli dal 19 al 29. La riforma legislativa in forza della delega contenuta nelle Legge 183/2014 chiarisce quanto previsto dal Dl n.34/14.

Non cambia la durata massima del contratto a tempo determinato fissata in 36 mesi e confermata la possibilità in questi 36 mesi di prorogare fino a 5 volte il contratto.


Dopo il superamento del limite dei 36 mesi il contratto a tempo determinato deve essere necessariamente stabilizzato con contratto a tempo indeterminato.

In ogni caso il contratto di 36 mesi potrà avere un’ulteriore durata di 12 mesi qualora sia stipulato presso la Direzione territoriale del lavoro, deroga già contenuta del decreto 34 che oggi ha però un limite ben preciso nella durata massima di 12 mesi.


Confermato anche il periodo di intervallo tra un contratto a termine e l’altro pari a 10 giorni per i contratti a tempo determinato fino a 6 mesi e di 20 giorni di calendario per i contratti di durata superiore.

L’impugnazione del termine illegittimamente apposto deve avvenire entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto ed è fissata nella misura massima di 12 mensilità l’indennità di risarcimento a favore del lavoratore.


Per quanto riguarda il contingentamento, ossia il limite introdotto dal decreto 34/2014 di stipulare, salva diversa previsione dei contratti collettivi, contratti a tempo determinato per la misura massima del 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione del lavoratore a termine, si precisa che in caso di superamento di tale percentuale non vi è la conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


La sanzione a carico del datore di lavoro sarà solo di tipo amministrativo e pari al 20% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, nel caso in cui la violazione riguardi l’assunzione di un lavoratore e pari al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro in caso di più assunzioni.

Viene specificato che il calcolo del 20% deve essere effettuato con arrotondamento all’unità superiore qualora il decimale sia uguale o superiore a 0.5 e che in caso di nuova attività iniziata in corso d’anno si deve far riferimento al numero dei lavoratori a tempo indeterminato alla data di assunzione.


Restano comunque esclusi dal computo i contratti a tempo determinato conclusi in fase di avvio di nuove attività, secondo le specifiche previste dai CCNL; da imprese e start-up innovative, per i 4 anni successivi al momento della costituzione della società; nelle attività stagionali; per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; per sostituzione di lavoratori assenti; con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Inoltre non si applica il limite percentuale del 20% nei casi delle università pubbliche o private, degli istituti di ricerca pubblici o degli enti di ricerca privati per i contratti il cui oggetto è l’attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica e assistenza tecnica.


Il datore di lavoro deve informare i lavoratori e le rappresentanze sindacali aziendali dei posti disponibili nell’impresa secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

Inoltre si ricorda che matura il diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto il lavoratore che abbia prestato l’attività per almeno 6 mesi.

Infine salvo che sia diversamente disposto ai fini del computo dei lavoratori i contratti a tempo determinato rileveranno in base al numero medio mensile degli ultimi due anni sulla base dell’effettiva durata del rapporto di lavoro.

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