Le novità del Jobs act per la cassa integrazione e i fondi di solidarietà
- Cristina Bonesi

- 19 giu 2015
- Tempo di lettura: 3 min
Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo inerente gli ammortizzatori sociali. Il decreto rientra nella delega prevista dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Si è sostanzialmente prevista una razionalizzazione dello strumento della cassa integrazione introducendo nuovi limiti.
La cassa integrazione ordinaria e straordinaria avrà una durata massima di 24 mesi nel cosiddetto quinquennio mobile. L’attuale durata massima di 36 mesi sarà riconosciuta solo in caso di sottoscrizione di un contratto di solidarietà. Pertanto esclusa l’attuale possibilità di concedere le c.d. “proroghe complesse”, ossia proroghe della durata massima di 12 mesi ciascuna.
Per gli accordi già stipulati prima dell'entrata in vigore di questo decreto viene mantenuta la durata prevista.
Introdotto il divieto di autorizzare le ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.
La cassa integrazione sarà estesa anche agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, soggetti finora esclusi.
Aumentati gli strumenti di ricollocazione a favore dei lavoratori sospesi per i quali sarà istituito un patto di servizio personalizzato, ossia i lavoratori in cassa integrazione per almeno il 50% dell’orario di lavoro sono convocati dai Centri per l’impiego per rilasciare una dichiarazione di disponibilità a una nuova attività di lavoro o formazione con la costituzione di un fascicolo elettronico per ogni lavoratore.
E’ prevista una riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordinario di finanziamento della cassa integrazione. L’aliquota del contributo ordinario passa dall'1,90% all'1,70% della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50 dipendenti; dal 5,20% al 4,70% per il settore edile.
E’ introdotto per le aziende che fanno ricorso alla cassa integrazione un contributo addizionale del 9% della retribuzione sino ad un anno; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre.
Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria essa sarà concessa per riorganizzazione aziendale; crisi aziendale e contratti di solidarietà.
La riorganizzazione aziendale è la causale che sostituisce le attuali ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
Per quanto riguarda la causale della crisi aziendale a decorrere dal 1° gennaio 2016 la cassa integrazione non sarà più concessa per i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Tuttavia viene prevista una prosecuzione della durata del trattamento di CIGS, qualora all’esito del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale per un limite massimo di 6 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Anche per la cassa integrazione straordinaria per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale viene introdotto il limite di fruizione dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Gli attuali Fondi di solidarietà bilaterali saranno estesi per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti, obbligo previsto attualmente per le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
Dal 1° gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale si chiamerà Fondo di Integrazione Salariale con una nuova disciplina, ossia i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti saranno onerati del pagamento di un’aliquota dello 0,45% (0,65% per le imprese oltre i 15 dipendenti) della retribuzione.
Questo contributo finanzierà l’erogazione di una nuova prestazione, ossia l’assegno di solidarietà, per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Mentre per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, sarà prevista un’ulteriore prestazione consistente nell’assegno ordinario, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa
















































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