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Licenziamento per riassetto organizzativo: onere di provarne l’effettiva sussistenza

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 18 giu 2015
  • Tempo di lettura: 3 min

Secondo l’esegesi della Corte di Cassazione, nel caso di licenziamento riconducibile ad un riassetto organizzativo dell’impresa, è onere del datore di lavoro dedurre e dimostrare l’effettiva sussistenza del motivo addotto e quindi, delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto, oltre che del relativo processo e del nesso di causalità con il licenziamento.

Con la sentenza n. 12242 del 12 giugno 2015, gli Ermellini ricordano che i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo comprendono anche le ipotesi di riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione della stessa e deciso dall’imprenditore per far fronte a sfavorevoli situazioni influenti sull’attività produttiva o per sostenere spese di carattere straordinario.

La scelta di procedere in tal senso è rimessa alla valutazione del datore di lavoro e, in quanto espressione della libertà d’iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost, i criteri di gestione adottati a riguardo sono insindacabili dal giudice.

A quest’ultimo è demandato, tuttavia, il giudizio di effettività avente ad oggetto il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore.

Anche la scelta di sopprimere il settore lavorativo o un reparto o semplicemente un ruolo cui era addetto il dipendente licenziato, se congrua e opportuna, non è sindacabile dal giudicante, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.

Il fatto trae origine dal contenzioso instaurato da una lavoratrice nei confronti dell’azienda che l’aveva licenziata.

Con ricorso al Giudice del Lavoro, la ricorrente esponeva:

• di essere stata assunta dalla s.n.c. con contratto di apprendistato del 1/8/2007 avente la durata di 48 mesi, quale commessa di 4° livello, addetta al banco vendita di una panetteria; • di aver ricevuto una lettera di licenziamento a far data dal 7/3/2008, con preavviso contrattuale, motivato con la soppressione del posto di lavoro in seguito all'ingresso di nuovi soci; • di aver impugnato il licenziamento perché, a suo dire, il datore di lavoro non avrebbe potuto recedere dal contratto di apprendistato per giustificato motivo oggettivo.

Chiedeva quindi che fosse dichiarato illegittimo il licenziamento e che per l’effetto la s.n.c. fosse dichiarata tenuta e condannata a corrisponderle tutte le retribuzioni fino alla scadenza del contratto di apprendistato.

Dopo l’accoglimento della sua domanda in primo grado, la Corte d’appello non riteneva sussistente, nel caso di specie, l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ed escludeva che l’ingresso di nuovi soci a metà febbraio 2008 adibiti a svolgere le stesse mansioni già attribuite alla dipendente, rappresentasse un valido motivo per sopprimere il posto di lavoro.

La vicenda giunge in Cassazione tramite ricorso della s.n.c.

I giudici di Piazza Cavour, nel caso in esame, osservano che le ragioni di riassetto non erano state né provate né indicate dalla società. Nella lettera di licenziamento, infatti, si diceva che il licenziamento veniva disposto “a causa della soppressione del posto di lavoro assegnatole in seguito all’ingresso in società di una nuova socia”.

In giudizio la società si era limitata a provare che nella società erano subentrati nel marzo 2008 (stessa data del licenziamento) due nuovi soci lavoratori adibiti alle stesse mansioni della lavoratrice, sicché il suo posto di lavoro era stato soppresso, senza assunzione di personale in sostituzione.

Pertanto non si ravvisa nessun fondamento obiettivo alla base dell’operazione di riassetto che ha comportato la sostituzione di un socio (o due) alla lavoratrice nello svolgimento delle mansioni che costituivano il suo “posto di lavoro” e non può ritenersi sussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Ribadendo un principio già espresso dalla giurisprudenza, ossia che in giudizio il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza del motivo addotto alla base del riassetto organizzativo, delle ragioni che lo giustificano, del nesso di causalità del licenziamento e dell'impossibilità di una differente soluzione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla s.n.c.

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