No alla detassazione dei premi di produttività per l’anno 2015
- Cristina Bonesi

- 10 giu 2015
- Tempo di lettura: 2 min
In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05702, la Camera dei Deputati il 4 giugno 2015 ha escluso per l’anno 2015 la possibilità di detassare i premi di produttività erogati ai dipendenti.
Non è stata in tal modo accordata la proroga anche per il 2015 delle misure previste dai commi 481 e 482 della Legge n. 228/2012 in materia di tassazione agevolata delle somme erogate a titolo di premi di produttività per gli anni 2013 e 2014.
La conferma ufficiale dell’esclusione dell’agevolazione è pertanto arrivata e gli eventuali premi di produttività erogati nel 2015 saranno tassati dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta in seno alla busta paga con la tassazione ordinaria senza nessuna agevolazione fiscale.
La copertura economica prevista dal fondo è riferita alle somme corrisposte fino dicembre 2014, ossia alle somme riferite all’anno 2014 ma erogate nel mese di dicembre con versamento delle relative imposte sostitutive nel mese di gennaio 2015.
La possibilità di assoggettare le somme connesse a incrementi di produttività all’aliquota del 10% in luogo della ordinaria tassazione è stata introdotta nel 2008 e successivamente limitata a particolari parametri qualitativi e quantitativi.
Si ricorda infatti che per poter applicare l’aliquota sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 10% occorre che le somme siano espressamente previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e che siano legate a specifici parametri.
Il premio di produttività è quella somma riconosciuta dal datore di lavoro in aggiunta alla retribuzione contrattuale nell’ipotesi di incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa ovvero correlata ai risultati dell’andamento economico dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Inoltre ci sono specifici parametri reddituali, ossia il salario di produttività e i premi di risultato su cui applicare l’imposta sostitutiva per il 2014 non potevano eccedere la misura massima di 3.000 € e i lavoratori non dovevano possedere per l’anno 2013 un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro, al lordo delle somme che per lo stesso periodo sono state assoggettate all’imposta sostitutiva.
















































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