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DURC online: arrivano i chiarimenti del ministero del lavoro

  • IPSOA
  • 9 giu 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

Illustrata la nuova disciplina sul DURC “on line” e forniti i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari per una corretta applicazione del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


Pubblicata la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si illustra la nuova disciplina sul DURC “on line” che sarà efficace decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015 (avvenuta il 1° giugno 2015), e con cui il Ministero fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari per una corretta applicazione.

Si riassumono brevemente le novità rispetto al decreto:

Soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva

In attesa delle implementazioni informatiche, i soggetti delegati sono esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva, mentre possono effettuarla i soggetti delegati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.

Verifica di regolarità contributiva

l soggetti abilitati possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e, per le imprese classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle Casse Edili.

Requisiti di regolarità

La regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. La verifica riguarda tutti i contributi dovuti dall’impresa per tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intrattenuti compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata.

La verifica sarà effettuata inserendo il codice fiscale del soggetto.

E’ bene precisare che la regolarità sussiste anche in caso di scostamenti tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna gestione che risulti pari o inferiore a € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Assenza di regolarità

In assenza di regolarità sarà inviato, tramite PEC, solo al soggetto interessato della verifica o ad un soggetto delegato ai sensi dell’art. 1 della legge 12/79, un invito a regolarizzare entro il termine non superiore ai quindici giorni, con l’indicazione analitica delle cause. Per il rilascio del DURC è necessario comunque che la regolarizzazione avvenga prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.

Modalità della verifica

La verifica sarà effettuata tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS , dell’INAIL e delle Casse Edili tramite codice fiscale e nel caso sia presente il rilascio di un DURC in corso di validità, il sistema rimanderà allo stesso senza emettere un nuovo pdf.

Il documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.

La circolare si sofferma in particolare sul rilascio del DURC in caso di procedure concorsuali, sulle cause ostative della regolarità e sul periodo transitorio che non deve andare oltre il 17 gennaio 2017.


Per qualunque chiarimento consultare lo Studio Bonesi: www.studiobonesi.com

durc_studio bonesi.jpg

 
 
 

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