Licenziamento per giusta causa se un collega oltraggia un altro collega
- Cristina Bonesi

- 3 giu 2015
- Tempo di lettura: 2 min
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 10842 del 26 maggio 2015 in materia di licenziamento per giusta causa ha stabilito la legittimità del licenziamento intimato al dipendente che offende un collega di fronte alla clientela, sulla base delle testimonianze di altri lavoratori.
Oltre al fatto che la sanzione risultava proporzionata in base al CCNL di settore, che sanziona la condotta del lavoratore contraria ai doveri civici ed il diverbio oltraggioso con ricorso alle vie di fatto, la Corte riconosceva che i giudici di merito avevano reso una motivazione completa e coerente riguardo alla sussistenza del comportamento ingiurioso ed aggressivo addebitato al ricorrente.
Il ricorrente lamentava, infatti, proprio la proporzionalità del peso dato alle prove in quanto il giudizio, a suo dire, si fondava maggiormente sulla testimonianza di un dipendente, controricorrente nella medesima causa, piuttosto che su quanto riportato da altro test, cliente dell’esercizio commerciale. In particolare il ricorrente criticava le "ragioni di scelta tra tutte le complessive risultanze del processo" ed il "percorso formativo del convincimento del collegio di merito, chiaramente lacunoso ed apodittico".
Il ricorrente lamentava, inoltre, la proporzionalità della sanzione disciplinare applicata rispetto alla condotta tenuta, considerando l’espulsione a seguito dei fatti a lui attribuiti eccessiva e fondata solo sulle deposizioni testimoniali.
La Cassazione rileva che circa il giudizio di proporzionalità della sanzione, questo era stato motivato dalla Corte d’appello attraverso il riferimento a norme del contratto collettivo delle industrie del terziario e della distribuzione di servizi, senza esercizio della discrezionalità interpretativa richiesta dall'art. 2119 cod. civ. Alla luce di ciò quest’ultimo motivo era ritenuto improcedibile poiché l'invocazione del detto contratto collettivo nazionale non era stata accompagnata dalla produzione dello stesso, così come richiesta dall’art 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., né dall'indicazione del luogo processuale in cui esso era stato acquisito agli atti.
















































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