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Se non vi è lavoro straordinario, lo straordinario forfait è superminimo

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 19 mag 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

Se non vi è lavoro straordinario, lo straordinario forfait è superminimo

a Corte di Cassazione con la sentenza n. 9458 dell’11 maggio 2015 conferma che gli effettivi contenuti di un contratto di lavoro in riferimento agli elementi retributivi sono individuati dal giudice di merito a prescindere dal titolo giuridico assegnato dalle parti.

L’imputazione di un compenso forfettario a superminimo e non a lavoro straordinario pertanto non può discendere automaticamente dal significato letterale delle comunicazioni del datore di lavoro ai lavoratori.

Nel caso di specie gli importi dovuti a titolo di compenso a forfait per eventuale lavoro straordinario sono stati ricondotti alla qualificazione di superminimo.

La conseguenza di questa decisione è che detto importo non può essere ridotto unilateralmente perché è entrato a far parte della retribuzione ordinaria. Il giudizio ha infatti dimostrato che questo importo viene riconosciuto a prescindere dall'effettiva effettuazione di ore di straordinario.

Le comunicazioni inviate ai dipendenti riguardano miglioramenti retributivi corrisposti a titolo di compenso forfetario per eventuale lavoro straordinario, tuttavia dal comportamento in concreto delle parti risulta che le prestazioni straordinarie rese in orario notturno, o in giorno festivo, sono state sempre retribuite in aggiunta a questo importo e inoltre lo stesso, a parità di anzianità e di retribuzione complessiva, è riconosciuto in misura considerevolmente diversa.

Da ciò si desume che gli importi non sono correlati alle ore di straordinario ipotizzate, ma si riferiscono ad altri aspetti del rapporto. Infatti la volontà delle parti non deve essere ricercata nel dato letterale ma in base al concreto comportamento delle stesse.

Il giudice non è vincolato dai termini utilizzati negli accordi, ossia dal dato formale, perché spesso possono essere non chiari o errati, anche solo per improprietà di linguaggio o per semplice inesattezza.

Si può riconoscere prevalenza al dato letterale solo se non ci sono in senso assoluto dubbi in merito alla qualificazione giuridica dell’emolumento.

Il compenso forfettario pagato come controprestazione dello straordinario dal momento che viene considerato parte integrante della retribuzione fissa non può essere revocato unilateralmente dal datore di lavoro in virtù del principio della cosiddetta irriducibilità della retribuzione.

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