Contratto di rete, un’opportunità per le aziende grazie alla flessibilità del personale
- IPSOA
- 4 mag 2015
- Tempo di lettura: 3 min
Sono 2000 i contratti di rete finora conclusi, che hanno coinvolto circa 10.000 imprese: questi i dati di Confindustria, che mostrano un sempre maggiore interesse e apprezzamento delle aziende per il contratto di rete. Il contratto di rete, figura di recente introduzione, permette alle aziende partecipanti di mantenere la propria autonomia, ma di mettersi insieme per attuare attività e progetti comuni, che da sole non potrebbero svolgere. Oltre alle opportunità produttive e commerciali la rete offre la possibilità di un utilizzo flessibile del personale, anzitutto attraverso lo strumento del distacco.
Il contratto di rete è una figura di recente introduzione (la prima legge è la n. 33/2009), ma ha già mostrato di essere apprezzata, specie dalle piccole imprese.
Dai dati della Confindustria risulta che i contratti di rete finora conclusi sono 2000, coinvolgenti circa 10.000 imprese.
Questi contratti permettono alle aziende partecipanti di mantenere la propria autonomia, ma di mettersi insieme per attuare attività e progetti comuni, che da sole non potrebbero svolgere. Un altro vantaggio rispetto ad altre forme di aggregazione è che dà maggiore flessibilità perché il contratto è uno strumento adattabile alle circostanze e se necessario modificabile per accordo fra le parti.
Oltre alle opportunità produttive e commerciali la rete offre la possibilità di un utilizzo flessibile del personale. Anzitutto attraverso lo strumento del distacco, il cui uso all’interno della rete è stato facilitato dalla legge. Inoltre con la possibilità, riconosciuta dalla stessa legge, di prevedere forme di codatorialità e di titolarità congiunta dei rapporti di lavoro facenti capo alle aziende retiste.
Con tali strumenti le reti di impresa possono realizzare forme di mercati del lavoro interni, in grado di massimizzare il patrimonio di competenze esistenti nelle varie aziende e di realizzare una flessibilità positiva nell’impiego dei dipendenti.
La flessibilità è positiva sia per l’impresa cui garantisce una maggiore adattabilità e mobilità dell’uso delle risorse umane, sia per i lavoratori cui può dare maggiore stabilità di occupazione.
Inoltre la rete offre specifiche opportunità di utilizzo nello svolgimento di operazioni complesse svolte in esecuzione di appalti.
La pratica recente dei contratti di rete conferma la importanza della nuova regolazione del distacco con la legge n. 99/2013 (ora art. 30 dlgs 276/2003).
La disciplina precedente presentava non pochi inconvenienti perché richiedeva che si provasse un interesse specifico delle parti all’uso di questo istituto e inoltre lo ammetteva solo per esigenze temporanee. Ora la prova dell’interesse non è più necessaria, perché l’interesse è implicito nel mero fatto di essere partecipi della rete.
La legge n. 99/2013 non fa menzione della temporaneità del distacco, che è l’altro requisito richiesto dalla giurisprudenza. In realtà la temporaneità è un concetto relativo, correlato alla funzione del distacco. E’ plausibile ritenere che anch’esso debba essere interpretato alla luce del contratto di rete e quindi vada correlato allo svolgimento delle attività svolte in comune dagli imprenditori interessati al programma di rete.
Il distacco peraltro, anche così facilitato, permette solo in parte un uso comune delle risorse umane nella rete, che può richiedere forme di condivisione stabile del personale tra le imprese retiste.
Per questo la stessa normativa (art. 30 e art. 31 del dlgs n. 276/2003) ha esplicitamente riconosciuto la possibilità di ricorrere alla codatorialità e alla titolarità congiunta dei rapporti di lavoro.
La codatorialità realizza la soluzione ottimale, per la messa in comune delle risorse umane della rete. Ma richiede una gestione pienamente condivisa e regolata nei dettagli fra le parti sui poteri inerenti a tale gestione e sulle relative responsabilità.
















































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