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Bonus 80 euro anche per NASpI e DIS-COL: chiarimento INPS

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 30 apr 2015
  • Tempo di lettura: 3 min

Con il messaggio n. 2946 del 29/04/2015, l’Inps riepiloga le caratteristiche e le istruzioni procedurali del c.d. bonus di 80 euro, reso strutturale anche per quest’anno dall'ultima Manovra Finanziaria, dando seguito alla circolare n. 67 del 2014.


Il credito d’imposta è stato, infatti, soggetto a stabilizzazione ad opera dell’art. 1, della L. 190/2014, sostituendo il comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R., introdotto dal D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni, dalla L. n. 89/2014. In sostanza il bonus di 80 euro per 8 mesi (640 euro totali) previsto in via provvisoria da maggio a dicembre 2014 è stato confermato per tutto l’anno 2015.


L’ente previdenziale, ha precisato che il credito Irpef bonus di 80 euro spetta anche ai lavoratori che percepiscono la Naspi (in vigore dal 1° maggio), l’Asdi e la nuova Dis-Coll, in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi dell’articolo 49 e 6 del T.U.I.R.


Il messaggio precisa che le rate del bonus 80 euro del 2015 erogate tramite la procedura accentrata dei pagamenti e riaccreditate sulla base del flusso telematico di rendicontazione, possono essere rimesse in pagamento. Non vale la stessa cosa per le rate del bonus relative all’anno 2014 e riaccreditate nel 2015, in quanto non potranno essere rimesse in pagamento. Tuttavia, il contribuente ha comunque la facoltà di recuperare le eventuali somme spettante e non percepite in sede di dichiarazione reddituale.


Per quanto riguarda i requisiti soggettivi necessari per concedere il credito il credito spetta ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato: • dai redditi di lavoro dipendente (art. 49 del T.U.I.R); • dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del T.U.I.R.)

Sono, invece, esclusi i titolari di redditi da pensione, di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli di cui sopra, di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.


Sono altresì esclusi i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.

L’importo, fisso e rapportato al periodo di lavoro nell'anno, è pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.


Sul punto, si rammenta che l’erogazione del bonus è automatico e viene concesso direttamente dal sostituto di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari.


I contribuenti che ritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta; tale comunicazione è valida per il solo anno fiscale in cui si richiede.

L’INPS fa presente che in considerazione delle novità introdotte dal Jobs Act (Legge n. 183/2014) e dal D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, rientrano nel calcolo del reddito complessivo del lavoratore per l’eventuale riconoscimento del credito d’importo, anche le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS. In tal caso, il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del reddito previsionale, tenendo conto della durata teoria della prestazione spettante all'assicurato non oltre il 31.12.2015 o altra data precedente se la scadenza è anteriore


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