Posizione contributiva unica: proroga per datori di lavoro con più matricole
- di Debhorah Di Rosa
- 9 apr 2015
- Tempo di lettura: 3 min
Con la Circolare n. 65/2015 dello scorso 2 aprile, l’INPS informa che, laddove non ancora completato, l’iter per l’attribuzione ai datori di lavoro della posizione contributiva unica sarà ultimato nei prossimi mesi. Con l’occasione l’Istituto sottolinea i casi particolari di eccezione all’obbligo, con riferimento ai datori di lavoro che versano la contribuzione secondo obblighi e misure diverse, o che svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa, agenzie di somministrazione, imprese del settore armatoriale e navale.
L’INPS, pubblicando la Circolare n. 65 dello scorso 2 aprile, proroga ulteriormente il termine per completare delle operazioni di unificazione della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che utilizzano più matricole; il termine, scaduto lo scorso 31 marzo, dopo la ulteriore proroga dello scorso dicembre, viene spostato genericamente ai “prossimi mesi”.
L’Istituto di Previdenza ha infatti previsto un periodo transitorio entro il quale datori di lavoro e/o intermediari devono provvedere a chiudere le posizioni contributive secondarie e registrare, in quella individuata come principale, le Unità operative alle quali abbinare i lavoratori in precedenza distribuiti su più matricole. Per tutte le fattispecie nelle quali i diretti interessati non si sono attivati in tal senso, saranno direttamente le Sedi dell’Istituto a procedere d’ufficio alla definizione di quelle situazioni che ancora presentano duplicazioni.
Datori di lavoro esonerati dall’obbligo
La Circolare si sofferma sulla definizione dei datori di lavoro che hanno facoltà di continuare ad operare con distinte posizioni aziendali, con riferimento alle aziende che:
- in relazione alla diversa tipologia di lavoratori impiegati, sono tenuti al versamento della contribuzione secondo obblighi e misure diversi, come ad esempio:
1) per i lavoratori in esodo anticipato (ex L. 92/2012);
2) per lavoratori regolarizzati a seguito di emersione;
3) per i dirigenti dipendenti da aziende del terziario che hanno mantenuto l’iscrizione all’ex INPDAI;
4) per i lavoratori che svolgono prestazioni lavorative in Paesi non convenzionati o convenzionati limitatamente a talune forme assicurative con l’Italia.
Attenzione: l’obbligo si estende alle situazioni in cui, seppure in presenza di lavoratori con obblighi contributivi diversi, la differenziazione risulti rilevabile attraverso l’opportuna valorizzazione degli elementi individuali del flusso UniEmens, combinata con l’utilizzo dei codici di autorizzazione caratterizzati da un valenza selettiva, ossia la cui efficacia è subordinata alla ricorrenza, nella denuncia individuale, di specifiche codifiche.
- svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche e dal diverso tipo di rischio, quali ad esempio le strutture territoriali degli enti, sovente a natura religiosa, che esercitano attività di istruzione, di assistenza di natura sanitaria o sociale, di beneficienza, ecc., il cui assetto risulti fondato sui citati criteri di autonomia organizzativa e gestionale;
- imprese armatoriali, per la distinta esposizione del personale, a seconda che ricorra o meno l’applicazione della legge 413/1984 in materia di pensioni nel settore marittimo;
- imprese appaltatrici di servizi operanti a bordo delle navi da crociera;
- agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini della distinta esposizione dei lavoratori somministrati e di quelli che presiedono al funzionamento proprio dell’impresa.
Ulteriore esclusione residuale
L’esclusione viene ulteriormente allargata a ricomprendere, in maniera residuale, tutte le fattispecie nelle quali le procedure di attribuzione della posizione contributiva unica comportino adeguamenti di impatto significativo dei sistemi informativi aziendali o dell’organizzazione interna:
- a seguito di operazioni di fusione o di acquisizione di complessi aziendali, nell’ambito delle quali i sistemi informativi dei soggetti coinvolti presentino caratteristiche strutturali che rendono estremamente onerosa l’integrazione delle procedure che supportano la gestione delle paghe e dei contributi previdenziali;
- per effetto dell’adozione di assetti organizzativi e dei sistemi informativi preordinati a favorire l’accesso e il trattamento delle informazioni inerenti talune categorie di dipendenti (es. dirigenti) esclusivamente ad unità organizzative ovvero di personale specificamente individuati.

L’INPS chiarisce che in questi casi la sussistenza di più matricole aziendali è ammissibile fino a nuove disposizioni dell’Istituto.















































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