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La NASPI sostituirà l'attuale ASPI e MINI-ASPI...tutte le novità!

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 8 apr 2015
  • Tempo di lettura: 6 min

La NASPI sostituirà l'attuale ASPI e MINI-ASPI, è una prestazione a sostegno del reddito a tutela dei soggetti che perdono il posto di lavoro e si applicherà agli eventi di disoccupazione che inizieranno dal 1 maggio 2015. Nel caso di preavviso pagato ritengo che occorrerà verificare dove si colloca la fine del periodo pagato, infatti solo da tale data è possibile fare richiesta per ottenere l'indennità.

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FONTE NORMATIVA

Decreto Legislativo n. 22 del 6 marzo 2015 entrato in vigore il 7 marzo 2015

DESTINATARI

Tutti i lavoratori dipendenti con l'esclusione:

1) dei dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione (SI i dipendenti con tratto a tempo determinato)

2) gli operai agricoli

Spetta anche ai lavoratori dello spettacolo e delle cooperative.

REQUISITI

Stato di disoccupazione involontaria (si considerano tali anche quei soggetti occupati che percepiscono redditi bassi e quindi non soggetti a imposizione fiscale: € 8.000 annui per i redditi di lavoro subordinato ed assimilato, € 4.800 per i lavoratori autonomi)

⇒ che nei 4 anni precedenti l'evento abbiano accantonato 13 settimane di contributi,

⇒ che negli ultimi 12 mesi abbiano effettuate 30 giornate di lavoro effettivo

Si considerano disoccupa involontari i soggetti licenziati (indipendentemente dal motivo) e quelli a cui è scaduto il contratto a termine. Non sono tali, e quindi non spetta la misura di sostegno al reddito di cui in discussione, i lavoratori con contratto a tempo parziale verticale nel periodo di non lavoro.

Potendo far valere le anzianità contributive richieste vi rientrano anche:

⇒ quei lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa. Nel licenziamento per giusta causa vi rientra anche il licenziamento della madre nel primo anno e del neosposo nel primo anno dal matrimonio,

⇒ quei lavoratori che hanno risolto consensualmente i rapporto a seguito della procedura presso la Direzione Territoriale del Lavoro (solo per le aziende obbligate a tale passaggio no per quelle che lo effettuano anche se non obbligate). Si ricorda che per i soggetti per cui vige la nuova normativa sui licenziamenti è stata eliminata tale procedura. Per le aziende obbligate si ricorda che la mancata procedure rende viziato nella forma il licenziamento.

DOMANDA

Entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se il preavviso è stato pagato, i 68 giorni decorrono dalla fine del periodo di preavviso monetizzato. Trascorso tale periodo la domanda verrà rigettata.

DECORRENZA INDENNITA’

Dall’ottavo giorno dalla fine del rapporto, se la domanda è presentata entro tale termine, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre tale termine. Nel caso di preavviso monetizzato i termini decorrono dalla fine di tale periodo.

IMPORTO

Si prende la retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni, la si divide per il numero delle settimane di contribuzione riconosciute in tale periodo e lo si moltiplica per 4,33 (dato da 52 settimane annue per 12 mesi). Tale importo rappresenta la retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni. Fino all’importo di € 1.195 si prende il 75%, sulla differenza si prende il 25%. L’importo ottenuto non può superare il massimale previsto pari a € 1.300 che rappresenta l’importo massimo mensile di NASPI.

L’indennità sarà piena per i primi tre mesi, si riduce del 3% per ogni mese successivo al terzo. Il 3% di abbattimento mensile va calcolato sull’importo iniziale.

DURATA

L’indennità spetta per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (potrà quindi arrivare a massimo 24 mesi ovvero 104 settimane). Dal 2017 potrà arrivare ad un massimo 18 mesi ovvero 78 settimane.

PENSIONE

Ai fini pensionistici, durante la percezione dell’indennità NASPI, si ha diritto alla contribuzione figurativa. Si ha quindi diritto all’accredito sulla propria posizione di una contribuzione calcolata sulla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni. Tale retribuzione non potrà comunque eccedere 1,4 volte dell’importo massimo mensile di NASPI. Si ricorda che la contribuzione che incrementa la propria posizione è calcolata con l’aliquota di computo pari al 33%.

DECADENZA

Si decade dall’indennità in caso di mancata partecipazione alle iniziative di attività lavorativa o a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti. Tale disposizione sarà disciplinato da apposti Decreto Ministeriale da emanarsi.

In caso di perdita dello stato di disoccupazione.

Inizio di attività lavorativa senza che venga effettuata la comunicazione di cui ai punti successivi con riferimento alla compatibilità con l’attività lavorativa sia esse subordinato che autonoma o d’impresa.

Raggiunto il diritto alla pensione di vecchia o anticipata (anzianità).

Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto di optare per la NASPI.

INCENTIVO ALL’AUTOMPRENDITORIALITA’

Il percettore di NASPI che decide di intraprendere:

⇒ o un’attività di lavoro autonomo,

⇒ o un'impresa individuale,

⇒ o partecipare al capitale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (si tratta quindi di una cooperativa di produzione e lavoro).

potrà richiedere il pagamento, in un’unica soluzione, delle mensilità non ancora incassate. Se durante il periodo di copertura della NASPI dovesse intraprendere un rapporto di lavoro subordinato la somma incassata, in unica soluzione, dovrà essere restituita. I periodi di copertura della somma incassata a titolo di anticipo NASPI non saranno coperti figurativamente ai fini pensionistici (ma naturalmente la copertura sarà garantita dalla nuova attività lavorativa). L’unico rapporto di lavoro subordinato che non implica la restituzione della somma NASPI incassata in un’unica soluzione è quello istaurato con la cooperativa di cui si è sottoscritto il capitale.

La domanda dovrà essere fatta entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa a pena di decadenza.

COMPATIBILITA’ CON LAVORO SUBORDINATO

⇒ SI qualora l’attività lavorativa subordinata prevede una retribuzione annuale non superiore a € 8.000 (reddito non soggetto a tassazione che fa permanere il soggetto in stato di disoccupazione) e a condizione che il datore di lavoro (o utilizzatore in caso di somministrazione) non sia lo stesso che aveva generato lo stato di disoccupazione involontaria. In tale caso occorrerà comunicare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio del rapporto all’INPS il reddito presunto. La fattispecie dà diritto a continuare a percepire la NASPI con una decurtata pari all’80% del reddito di lavoro dipendente.

⇒ SI quando il rapporto di lavoro subordinato è un contratto a tempo determinato che non dura più di sei mesi, indipendentemente dal reddito percepito. In tale caso l’indennità viene sospesa per riprendere alla fine del contratto (darà quindi diritto a percepire tutta l’indennità prevista e senza decurtazioni). Ai fini pensionistici vi è la copertura figurativa NASPI e il costo a carico dello Stato verrà decurtato dai contributi versati durante l’attività lavorativa.

COMPATIBILITA’ CON LAVORO ATUONOMO O IMPRESA

⇒ SI qualora dall’attività di lavoro autonomo/impresa si prevede un reddito non superiore a € 4.800 (reddito non soggetto a tassazione che fa permanere il soggetto in stato di disoccupazione). In tale caso occorrerà comunicare, a pena di decadenza, entro un mede dall’inizio dell’attività, all’INPS, il reddito presunto. La fattispecie dà diritto a continuare a percepire la NASPI con una decurtata pari all’80% del reddito da lavoro autonomo/impresa. Entro il 31 marzo dell’anno successivo il soggetto dovrà comunicare il reddito effettivo a pena di restituzione di quanto percepito. Ai fini pensionistici vi è la copertura figurativa NASPI e il costo a carico dello Stato verrà decurtato dai contributi versati durante l’attività lavorativa.

CONTRIBUTO SUI LICENZIAMENTI (circolare INPS 44/2013 messaggio 10358/2013)

Il contributo serve per finanziare la NASPI.

⇒ È dovuto in tutti i casi di licenziamenti (economici e disciplinari) e nel caso di dimissione per giusta causa, indipendentemente dal fatto che il lavoratore percepirà la NASPI (non si applica nei licenziamenti di lavoratore domestico, circolare INPS 25/2013).

⇒ È dovuto anche nel caso di risoluzione consensuale fatta presso la Direzione Territoriale del Lavoro, limitatamente alle aziende obbligate ad effettuare la procedura (NO nel caso di risoluzione consensuale per le aziende non destinatarie della procedura presso la Direzione Territoriale del Lavoro ma perché in tale caso non spetta la NASPI).

L’importo per il 2015 in vigenza di ASPI ammonta in € 490,10 per ogni anno di servizio con il massimo di 3 anni (si considerano mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia prolungato per almeno 15 giorni), in vigenza di NASPI ci sono dubbi sul permanere di tale valore (forse verrà aumentato se calcolato sul 41% del massimale NASPI).

Non è dovuto nel caso di cambio di appalto fino al 2015.

Non è dovuto, fino al 2015, nel caso di fine lavorazione nell’edilizia.

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