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DIS-COLL: una TANTUM per i Collaboratori coordinati e continuativi

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 8 apr 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

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Cosa è il DIS-COLL?

È un sussidio sperimentale per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e subentra all’indennità UNA TANTUM prevista dalla Legge Fornero.

FONTE

D. Lgs 4 marzo 2015 n. 22 art. 15

DESTINATARI

Collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata non pensionati e non titolari di partita iva, con esclusione degli Amministratori e dei Sindaci.

REQUISITI

⇒ Stato di disoccupazione

⇒ Necessita almeno tre mesi di contribuzione considerando il periodo che va dal 1 gennaio dell’anno precedente fino alla date dello stato di disoccupazione

⇒ Necessita nell’anno in cui si verifica la disoccupazione un mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione che dà diritto al DIS-COLL con accredito contributivo di almeno mezzo mese.

MISURA

È calcolato sulla base dell’imponibile previdenziale dell’anno in cui si verifica la disoccupazione e dell’anno precedente rapportato al numero di mesi, o frazione, di accredito contributivo. Determinato il compenso medio mensile, il contributo viene calcolato applicando la percentuale del 75%, nel caso di importo pari o inferiore ad € 1.195, e del 25% sulla parte eccedente. La misura del contributo non potrà comunque eccedere € 1.300. L’indennità si riduce del 3% mensile dal quarto mese di fruizione.

DURATA

Pari alla metà dei mesi accredita considerando il periodo dal 1 gennaio dell’anno precedente l’evento fino alla data di accertato stato di disoccupazione, con un massimo di 6 mesi.

PENSIONE

Non dà diritto all’accredito contributivo ai fini pensionistici.

DOMANDA

Entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto.

DECORRENZA

L’indennità spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, se la domanda viene presentata entro tale termine. Dal giorno successivo dalla presentazione della domanda, se presentata oltre 8 giorni dalla cessazione del rapporto.

DECADENZA

Si decade dall’indennità in caso di mancata partecipazione alle iniziative di attività lavorativa o a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti. Tale disposizione sarà disciplinato da apposti Decreto Ministeriale da emanarsi.

In caso di perdita dello stato di disoccupazione

Inizio di attività lavorativa senza che vengano effettuata la comunicazione di cui ai punti successivi (la perdita dell’indennità decorre dalla data d’inizio dell’attività di lavoro autonomo/impresa).

NUOVA OCCUPAZIONE

In caso di attività lavorativa di tipo subordinato di durata superiore a 5 giorni il lavoratore decade dalla DIS-COLL.

In caso di attività lavorativa di tipo subordinato di durata fino a 5 giorni la DIS-COLL è sospesa d’ufficio sulla base della comunicazione fatta all’Ufficio di collocamento. Al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende.

In caso di attività lavorativa di tipo autonomo o d’impresa con reddito inferiore a quello previsto per la conservazione dello status di disoccupato (€ 4.800), la DIS-COLL è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto per il periodo di spettanza della stessa. Il lavoratore che intraprende tale attività dovrà comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Dovrà inoltre comunicare entro il 31 marzo dell’anno successivo il reddito effettivamente percepito, comunicazione da non obbligatoria nel caso in cui il lavoratore sia obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

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