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Residenza fiscale: è determinata in base al centro degli interessi vitali e non alla sede degli affe

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 7 apr 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 6501/15, depositata il 31 marzo 2015 si pronuncia in materia di residenza fiscale.

Ad aver rilievo è la sede degli interessi vitali e non le relazioni affettive e familiari: attenzione quindi se abitualmente abitate all’estero! L’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) stabilisce che si considerano residenti nello Stato italiano le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o abbiano la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile. Il comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR dispone che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze. Nel caso di specie è stato emesso avviso di accertamento, ai fini dell’Irpef, nei confronti di un cittadino italiano che si è trasferito all’estero, precisamente in Svizzera, per omessa dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo percepiti in Italia. La Corte di Cassazione esclude la soggettività passiva all’imposizione fiscale italiana di detto soggetto sulla base della prova dello svolgimento di un’attività di lavoro a tempo pieno, nonostante siano rimasti in Italia i familiari. Infatti il soggetto ha fornito la prova della residenza in altro Paese documentando di essere cittadino elvetico da molti anni, di svolgere lì un’attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e di avere in Italia solo un immobile locato a uso archivio, vincendo in tal modo la presunzione relativa di residenza fiscale italiana. La sede principale dell’attività, quale centro degli interessi vitali del soggetto, per la Suprema Corte deve essere individuata in base al luogo in cui la gestione degli interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. Le relazioni affettive e familiari non rivestono carattere prioritario ai fini probatori della residenza fiscale.

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