Le regole sulla revoca del licenziamento per i nuovi assunti
- Cristina Bonesi

- 7 apr 2015
- Tempo di lettura: 2 min
Il legislatore ha riscritto per intero la norma riguardante la revoca del licenziamento, ma sostanzialmente non è cambiato nulla. Infatti l’art. 5 del D. lgs. N. 23/2015 è nel contenuto equivalente a quanto previsto dall’art. 1, comma 42, della legge n. 92/2012, che riformava l’art. 18. La revoca del licenziamento può avvenire da parte del datore di lavoro entro i 15 giorni dall’impugnazione dello stesso. Il lavoratore sarà ricollocato a lavoro senza soluzione di continuità dal giorno in cui era cessato, gli sono dovuti sia la retribuzione che i contributi con esclusione di sanzioni o risarcimenti. Il termine per l’esercizio della revoca è perentorio. Si tratta di un atto unilaterale e recettizio, non soggetto all’accettazione del lavoratore al fine di produrre effetti, comunque, modificatori nella sfera di quest’ultimo. La forma scritta non è necessaria, in quanto può essere espressa oralmente o per facta concludentia, anche se è preferibile al fine dell’eventuale probazione. La revoca per propria natura ripristina uno stato quo ante al licenziamento identico per condizioni a quello che esisteva prima dell’evento di cessazione. Ciò significa che se la revoca viene accompagnata da nuove offerte o condizioni, non si tratta più di revoca, ma di un nuovo atto che necessita, quindi, dell’accettazione da parte del lavoratore.

Se il lavoratore non si presenta al lavoro a seguito della revoca, senza un valido motivo e senza alcuna comunicazione, si può configurare o l’ipotesi delle dimissioni tacite, oppure, nel caso in cui il lavoratore in seguito rientri, l’applicazione di un procedimento disciplinare, trattandosi di un’assenza ingiustificata. Il licenziamento può essere sempre revocato e cioè anche in assenza di impugnazione, proprio perché espressione di libertà potestativa del datore di lavoro che si sostanzia nell’esercizio del diritto al ripensamento. Il massimo dell’importo che il datore di lavora può erogare a seguito della revoca è di 75 giorni di retribuzione: 60 in caso di licenziamento impugnato in prossimità di scadenza e 15 in caso di revoca formulata l’ultimo giorno utile.















































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